Sez. L, Sentenza n. 1756 del 01/03/1985 (Rv. 439712 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE DI DIECI GIORNI EX ART. 435 COD. PROC. CIV. - DECORRENZA - CARATTERE ORDINATORIO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - DECADENZE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE DI DIECI GIORNI EX ART. 435 COD. PROC. CIV. - DECORRENZA - CARATTERE ORDINATORIO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - DECADENZE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Nel nuovo rito del lavoro, il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 435 cod. proc. civ., per la notifica all'appellato del ricorso in appello e del decreto presidenziale di fissazione della udienza - che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 14 gennaio 1977, decorrono non dalla data di detto decreto bensì da quella della comunicazione dell'avvenuto deposito dello stesso - non è perentorio e la sua inosservanza non comporta alcuna decadenza, purché siano rispettati i termini di comparizione di cui al terzo e quarto comma dell'articolo medesimo. (V 6026/81, mass n 416809; (V 980/79, mass n 397172).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)