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Sez. 2 - , Sentenza n. 4641 del 02/10/2020 Ud. (dep. 05/02/2021) Rv. 280636 - 01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Omessa notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. al codifensore - Nullità generale a regime intermedio - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280636-01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ

L'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al codifensore dell'imputato integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio che, in quanto tale, non può essere eccepita oltre il termine di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. (Nella fattispecie, la Corte ha, altresì, sottolineato che era onere: a) del difensore, presente all'atto di interrogatorio di garanzia, successivo al deposito dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., eccepire detta nullità, stante gli obblighi di collaborazione e cooperazione nell'esercizio della difesa; b) dell'imputato, informare il difensore presente della nomina di un codifensore, sicché il mancato rinvenimento nel fascicolo dell'atto di nomina non giustificava la mancata tempestiva eccezione di nullità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)