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Sez. 2, Sentenza n. 3717 del 25/07/1978 (Rv. 393234 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCANZA DI UN'ESPRESSA INDAGINE DIRETTA A QUALIFICARE LA GRAVITA DELL'INADEMPIMENTO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393234-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCANZA DI UN'ESPRESSA INDAGINE DIRETTA A QUALIFICARE LA GRAVITA DELL'INADEMPIMENTO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

L'Obbligo del giudice del merito di accertare l'importanza dello inadempimento, a norma dell'art 1455 cod civ, al fine della pronuncia di risoluzione del contratto, deve ritenersi osservato anche in difetto di un'espressa indagine diretta a qualificare la gravita dell'inadempimento medesimo, ove dal complesso della motivazione emerga che quel giudice lo abbia considerato tale da incidere in modo rilevante sull'equilibrio negoziale, enunciando gli elementi del proprio convincimento. (V 197/75, mass n 373381).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)