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Sez. 3, Sentenza n. 10284 del 27/07/2001 (Rv. 548553 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Provvedimento disciplinare emesso dalla Commissione provinciale dell'Ordine - Impugnazione innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Procedimento - Facoltà dell'incolpato di essere sentito - Avviso della convocazione dell'adunanza con indicazione idonea all'individuazione del ricorso da trattare - Necessità - Sussistenza - Correttivi.
Stato
decisa il 2001-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548553-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

Nel procedimento di impugnazione innanzi alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie del provvedimento del Consiglio provinciale dell'Ordine professionale con il quale è stata irrogata una sanzione disciplinare nei confronti del professionista, questi, ma anche le altre parti del giudizio, hanno facoltà di richiedere di essere udite. Pertanto, ove esse ne facciano richiesta, la trattazione del ricorso nell'adunanza fissata deve avvenire alla loro presenza. Ne consegue la necessità dell'avviso alle parti della convocazione dell'adunanza, previsto dall'art. 62, primo comma, del d.P.R. n. 221 del 1950, il quale deve porre le parti in condizione di individuare il ricorso che sarà trattato. Perciò se l'incolpato ha pendente un solo ricorso non è necessaria l'indicazione specifica dello stesso, viceversa, in caso di pendenza di due o più ricorsi è necessario che sia indicato quali di questi verrà trattato in quell'adunanza dalla Commissione; la mancanza di tale indicazione rende nullo l'avviso solo in caso di mancata presentazione dell'interessato o del suo difensore, perché qualora essi si siano presentati ed abbiano in quella sede preso cognizione del ricorso, sanano la nullità di detto atto, potendo provvedere a difendersi o chiedere termine a difesa.

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1959 num. 221 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)