diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6905 del 24/11/1986 (Rv. 449015 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - NOTIFICA AGLI EREDI DELLA PARTE DEFUNTA COLLETTIVAMENTE ED IMPERSONALMENTE - ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI PARTE AD OPERA DI TUTTI GLI EREDI - INDICAZIONI CONTENUTE NELL'ATTO RIASSUNTIVO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449015-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - NOTIFICA AGLI EREDI DELLA PARTE DEFUNTA COLLETTIVAMENTE ED IMPERSONALMENTE - ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI PARTE AD OPERA DI TUTTI GLI EREDI - INDICAZIONI CONTENUTE NELL'ATTO RIASSUNTIVO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*

La riassunzione del processo, effettuata collettivamente ed impersonalmente nei confronti degli eredi del defunto, vale ad assegnare la qualità di parte a tutti coloro che siano effettivamente eredi, indipendentemente dalle non necessarie enunciazioni che siano contenute nell'atto riassuntivo circa i loro nomi. Pertanto, ove detta riassunzione si verifichi in primo grado, e sia seguita dalla Costituzione in giudizio di alcuni soggetti, nella dichiarata qualità di eredi, senza alcuna indicazione sull'esistenza di altri eredi da dichiararsi contumaci, deve escludersi che detti soggetti nei successivi gradi o fasi del processo, possano sostenere il difetto di integrità del contraddittorio, sulla sola base della omessa notificazione dell'impugnazione a taluna delle persone elencate in quell'atto riassuntivo, trattandosi di circostanza di per sè insufficiente alla dimostrazione dell'esistenza di litisconsorti pretermessi. (V 363/83, mass n 425169; (V 5287/83, mass n 430183).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)