Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 157 del 1977
Massime (1)
Massima n. 8983
- Amnistia e indulto
- Reati finanziari
- D.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, art. 1
- Ambito di applicazione
- Assunta violazione dell'art. 3 della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 (Concessione di amnistia in materia di reati finanziari), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto identica questione, proposta nei medesimi termini, è stata già dichiarata dapprima infondata con sent. n. 32 del 1976 e successivamente manifestamente infondata con ord. n. 240 del 1976.
Norme impugnate
- art. 1 d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 (Concessione di amnistia in materia di reati finanziari), promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1975 dalla Corte d'appello di Roma, nel procedimento penale a carico di Vecchi Vittorio, iscritta al n. 529 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 21 gennaio 1976.
Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1977 il Giudice relatore Antonino De Stefano.
punto 1
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, avente ad oggetto "Concessione di amnistia in materia di reati finanziari", nella parte in cui implicitamente esclude dall'applicabilità dell'amnistia le posizioni tributarie afferenti a periodi d'imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1974, ma definiti in regimi diversi da quello del condono tributario previsto dal decreto legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, escludendo dal beneficio dell'amnistia i soggetti evasori d'imposta che abbiano già definito il loro debito, crea una disparità di trattamento tra situazioni solo apparentemente diverse o dipendenti da elementi non obiettivi, e si pone quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte non v'è stata costituzione di parti, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che, in riferimento allo stesso precetto costituzionale, identica questione di legittimità della citata norma è stata già da questa Corte dichiarata non fondata con sentenza n. 32 del 1976, e manifestamente infondata con ordinanza n.240 del 1976;
che nell'ordinanza indicata in epigrafe non vengono addotti nuovi argomenti o prospettati nuovi profili per cui la Corte possa o debba mutare avviso, con la conseguenza che deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della questione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 (Concessione di amnistia in materia di reati finanziari), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza citata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - EEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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