Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 49 del 2017
Massime (1)
Massima n. 39279
- Bilancio e contabilità pubblica
- Riduzione della spesa corrente delle Province e delle Città metropolitane per gli anni 2015-2017
- Determinazione con decreto ministeriale dei singoli ammontari da versare al bilancio dello Stato e disciplina del recupero delle somme non versate
- Ricorso della Regione Siciliana
- Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita
- Estinzione del processo.
Leggi la massima
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 190 del 2014, promossa dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 14, lett. o), 15 e 36 dello statuto della Regione siciliana, all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 e all'art. 119, primo e quarto comma, Cost. Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso in via principale, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 264 del 2016, n. 171 del 2016, n. 62 del 2016 e n. 6 del 2016).
Norme impugnate
- art. 1, comma 418, legge 23 dicembre 2014, n. 190
- art. 1, comma 419, legge 23 dicembre 2014, n. 190
Parametri
- art. 119, comma 1, Cost.
- art. 119, comma 4, Cost.
- art. 14, lett. o) r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (statuto regione Sicilia)
- art. 15 r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (statuto regione Sicilia)
- art. 36 r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (statuto regione Sicilia)
- art. 2 d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074
- art. 23 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 27 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 6 marzo 2015 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2015.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis.
punto 1
Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 6 marzo 2015 e iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2015, la Regione siciliana ha impugnato l'art. 1, commi 418 e 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», in riferimento agli artt. 14, lettera o), 15 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) e all'art. 119, primo e quarto comma, della Costituzione;
che, con atto depositato il 3 aprile 2015, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza del ricorso;
che, con atto depositato il 22 luglio 2016, la Regione siciliana ha rinunciato al ricorso;
che il 5 agosto 2016 è stata depositata accettazione della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, come da delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016.
punto 2
Considerato che con riguardo alla questione proposta vi è stata rinuncia da parte della Regione ricorrente e accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;
che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 264, n. 171, n. 62 e n. 6 del 2016).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze