Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario, che regola l'applicazione della normativa comunitaria sul prelievo supplementare sul latte bovino, ed in particolare l'art. 14 che prevede l'emanazione del relativo regolamento di esecuzione;
Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 3950/92 del 28 dicembre 1992, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento CEE della Commissione n. 536/93 del 9 marzo 1993, che fissa le modalita' di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattieri;
Considerato che i predetti regolamenti CEE hanno abrogato rispettivamente i regolamenti CEE n. 857/84 e n. 1546/88, introducendo un nuovo assetto del settore lattiero-caseario che assume immediato rilievo rispetto alle disposizioni di cui alla legge n. 468 del 1992;
Ritenuto pertanto necessario, nel dettare le norme di esecuzione della legge n. 468 del 1992 ai sensi dell'art. 14, fare riferimento, per effetto della sopravvenuta normativa comunitaria, alle nuove disposizioni CEE;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 1 ottobre 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;
Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
E M A N A
il seguente regolamento:
Art. 1 Disposizioni generali
1. Nel presente regolamento ogni menzione o riferimento alle regioni si intendono riferiti anche alle province autonome di Trento e Bolzano.
2. Nell'ambito dell'applicazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, la parola "periodo", conformemente alla normativa comunitaria vigente in materia, contraddistingue l'arco temporale intercorrente fra il 1 aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo.
3. Nell'ambito dell'applicazione della predetta legge, ogni riferimento agli acquirenti di latte e prodotti lattieri si intende esteso alle imprese cooperative che utilizzano o trasformano latte bovino, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto in base al quale i produttori consegnano il latte ed i prodotti lattieri alla cooperativa medesima.
4. Per il primo periodo di applicazione del regime (1 aprile 1993-31 marzo 1994), ai fini del presente regolamento, le quote attribuite a ciascun produttore sono quelle assegnate dall'AIMA per mezzo del bollettino n. 3 del 31 luglio 1993 e successivi, come determinate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 468/1992, ed a seguito dei controlli da essa esperiti sulla effettivita' della produzione nelle campagne 1988-89 e 1991-92. Con successivo regolamento sono determinati i criteri di assegnazione delle quote per i periodi successivi.
Art. 2 Perdita della quota
1. La mancata commercializzazione di latte o prodotti lattieri per un intero periodo comporta per il produttore titolare di quota la perdita della stessa, fatto salvo quanto previsto nelle successive disposizioni del presente articolo.
2. Il periodo di cui al comma 1 e' elevato a due periodi qualora il produttore dimostri che la mancata commercializzazione sia imputabile ad una delle seguenti cause:
a) prolungata inattivita' conseguente ad inabilita' del produttore medesimo;
b) esproprio della superficie agricola dell'azienda;
c) furto o perdita accidentale del patrimonio bovino da latte;
d) catastrofe naturale che abbia colpito in maniera notevole l'azienda;
e) distruzione dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera;
f) epizoozie e altre cause sanitarie, comprovate dalla autorita' veterinaria, che compromettano la produzione lattiera.
3. A tal fine il produttore interessato deve presentare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione, al competente ufficio regionale entro trenta giorni dal termine del periodo di mancata commercializzazione.
4. La perdita della quota ha effetto dal secondo periodo successivo alla mancata commercializzazione, a meno che il produttore non comunichi, entro il 15 dicembre del primo periodo successivo, al competente ufficio regionale:
a) l'avvenuta ripresa della commercializzazione;
b) la cessione o l'affitto dell'azienda;
c) la cessione o l'affitto della quota.
5. Le regioni, individuati i produttori che non hanno commercializzato latte o prodotti lattieri nell'arco di un periodo, valutate le istanze di cui al comma 3 e preso atto delle comunicazioni di cui al comma 4, comunicano all'AIMA gli elementi necessari per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992.
6. Le regioni devono far pervenire all'AIMA la comunicazione di cui al precedente comma entro il 15 gennaio di ciascun anno.
7. Nei casi previsti dal regolamento CEE n. 2066/92 non si applica l'art. 2, comma 4, della legge n. 468/1992.
Art. 3 Riduzione della quota
1. Le regioni svolgono controlli tesi a verificare la rispondenza della quantita' di prodotto commercializzata alla quota assegnata a ciascun produttore.
2. Ove la quantita' commercializzata risulti per cinque periodi consecutivi inferiore al 75 per cento della quota spettante al produttore, il quantitativo di riferimento viene ridotto al livello della media di prodotto commercializzato nell'arco dei predetti cinque periodi.
3. In caso di applicazione del comma 2 le regioni provvedono a comunicare i nuovi quantitativi all'AIMA, per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992.
4. Le regioni devono far pervenire all'AIMA la comunicazione di cui al comma 3 entro il 15 gennaio di ciascun anno.
Art. 4 Associazioni di produttori
1. Per associazioni di produttori si intendono, ai fini del presente regolamento, quelle previste e disciplinate dal regolamento CEE n. 1360/1978 e sue successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 2, della legge n. 468/1992 le associazioni di produttori di cui al regolamento CEE n. 1360/1978, e sue successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono presentare all'AIMA la relativa domanda, a firma del presidente, corredata dalla delibera del consiglio direttivo da cui risultino i nominativi dei soci titolari di quota.
3. Qualora le associazioni di produttori non intendano proseguire nella gestione unitaria delle quote debbono darne comunicazione all'AIMA entro il termine di cui all'art. 3, comma 2, della predetta legge.
Art. 5 Associazioni: recesso ed adesione
1. Le associazioni di produttori con apposito atto, sottoscritto anche al produttore interessato e redatto conformemente al modello allegato 1, comunicano all'AIMA il recesso dei produttori entro quindici giorni dal perfezionamento del recesso medesimo.
2. L'AIMA provvede ad aggiornare i bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992 sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 pervenute entro il 15 gennaio di ciascun anno ed in recesso ha efficacia a partire dal periodo successivo alla pubblicazione dei bollettini recanti l'aggiornamento.
Art. 6 Elenchi dei titolari di quota
1. L'AIMA, pubblicati entro il 31 gennaio di ciascun anno gli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota negli appositi bollettini, provvede a far pervenire, in stampa e su supporto magnetico i bollettini medesimi alle regioni entro il 20 febbraio di ciascun anno.
2. Le regioni, acquisiti i predetti bollettini, provvedono entro il 10 marzo di ciascun anno a farli pervenire agli uffici periferici, in ogni capoluogo di provincia, al fine di consentirne l'immediata visione agli operatori interessati.
3. Le regioni adottano tutte le opportune misure dirette a consentire una immediata disponibilita' di copie dei bollettini per gli operatori che ne facciano richiesta.
Art. 7 Dichiarazioni degli acquirenti
1. Al termine di ciascun periodo gli acquirenti devono redigere una dichiarazione riguardante le quantita' di latte e di prodotti lattieri consegnate dai produttori, secondo lo schema dell'allegato 3 per i produttori non associati, e secondo lo schema dell'allegato 4 per i produttori associati.
2. Le predette dichiarazioni devono essere trasmesse alle regioni, all'AIMA ed alle associazioni di produttori, secondo quanto previsto dall'art. 3, II paragrafo del regolamento CEE n. 536/1993 unitamente ad un modulo redatto conformemente al modello allegato 2.
3. Tali dichiarazioni devono essere trasmesse dagli acquirenti entro il 15 maggio di ciascun anno e possono essere inviate su supporto magnetico, nel rispetto di specifiche tecniche che verrano precisate dall'AIMA con circolare.
4. Anche in caso di utilizzo di supporto magnetici, deve essere redatto su carta il modulo di cui al comma 2.
5. In caso di mancato rispetto del termine prescritto nel comma 3 le regioni applicano la sanzione prevista dall'art. 3 del regolamento CEE n. 536/1993, con le modalita' indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 11 della legge n. 468/1992.
6. I dati, contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 1, devono risultare dalla documentazione commerciale e dalle registrazioni contabili tenute presso l'azienda ed accessibili per i controlli.
Art. 8 Tenore di materia grassa
1. Il tenore di grassi del latte, considerato rappresentativo per la quota consegne individuale di ciascun produttore, e' costituito dal tenore medio rilevato per ciascun produttore durante il periodo 1991-92.
2. In assenza di tale dato il tenore di grassi del latte consegnato da considerarsi rappresentativo e' costituito dal tenore medio nazionale rilevato dall'ISTAT nell'anno civile 1992 (pari al 3,59 per cento).
3. L'acquirente deve indicare nelle dichiarazioni di cui all'art. 7 il tenore rappresentativo di grassi del latte per ciascun produttore secondo quanto previsto nei commi 1 e 2.
4. A partire dal mese di aprile 1993 l'acquirente effettua mensilmente due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore per il calcolo del tenore di grassi.
5. Per le aziende situate nelle zone di montagna di cui all'art. 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e per le aziende titolari di un quantitativo di riferimento inferiore ai 60.000 kg l'acquirente effettua un prelievo mensile sul latte consegnato da ciascun produttore per il calcolo del tenore di grassi.
6. A tal fine l'acquirente utilizza i prelievi ed i risultati delle analisi eseguite per il pagamento del latte in base a qualita', oppure effettua le analisi nei laboratori degli istituti zooprofilattici od in altri laboratori riconosciuti o indicati dalla regione.
7. I certificati delle analisi effettuate devono essere conservati con la documentazione contabile dell'acquirente prevista nel successivo art. 10.
8. Il tenore medio di grasso del latte di ciascun produttore, registrato nell'arco di ogni periodo, deve essere indicato nelle dichiarazioni di cui all'art. 7.
9. Ai fini del computo del prelievo eventualmente dovuto, l'acquirente calcola per ogni produttore il tenore di grassi del latte consegnato effettuando la media dei tenori rilevati nel periodo considerato.
10. Qualora l'acquirente riscontri rispetto al tenore rappresentativo indicato nei commi 1 e 2:
a) un divario positivo, il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato viene maggiorato dello 0,18% per ogni 0,1 g di materia grassa in piu' per chilogrammo di latte;
b) un divario negativo, il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato viene diminuito dello 0,18% per ogni 0,1 g di materia grassa in meno per chilogrammo di latte.
11. Nel caso di cui il quantitativo di latte consegnato sia espresso in litri, all'operazione sopra descritta (maggiorazione o diminuzione dello 0,18% per ogni 0,1 g di materia grassa) si applica il coefficiente 0,971.
12. Il prelievo deve essere comunque applicato a cura dell'acquirente secondo le modalita' previste dal regolamento CEE n. 3950/1992.
Art. 9 Pluralita' di acquirenti
1. Il produttore che consegna a piu' acquirenti deve rilasciare ai medesimi all'inizio del periodo, una dichiarazione, sottoscritta con firma autenticata a norma delle vigenti disposizioni, nella quale viene specificato il quantitativo di riferimento di cui il produttore e' titolare e la quantita' che intende consegnare a ciascun acquirente.
2. Qualora nel corso del periodo il produttore intenda modificare il numero degli acquirenti e' tenuto a rilasciare agli stessi una dichiarazione, con firma autenticata, da cui risulti il quantitativo che intende consegnare a ciascuno di essi.
3. Tale dichiarazione non puo' comunque comportare una riduzione delle quantita' indicate con la dichiarazione di cui al comma 1 gia' consegnate dal produttore all'acquirente stesso.
4. Il limite di cui al precedente comma si applica anche nel caso in cui il produttore intenda modificare le porzioni di quota a ciascun acquirente nel corso del periodo.
5. Ciascun acquirente provvede a trattenere il prelievo supplementare per le consegne effettuate dal produttore quando le medesime oltrepassano la parte di quota riservatagli dal produttore con la dichiarazione di cui ai precedenti commi.
6. Il produttore, ogni qualvolta cambi acquirente nel corso della campagna, e' tenuto a consegnare al nuovo acquirente un 'apposita dichiarazione, sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, dalla quale risulti:
a) il nome o la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA, del precedente o dei precedenti acquirenti;
b) il periodo di consegna relativo a ciascun acquirente nonche' il quantitativo consegnato ed il relativo tenore di materia grassa;
c) il proprio quantitativo di riferimento cosi' come risulta dai bollettini di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 468/1992.
7. L'acquirente provvede a trattenere il prelievo supplementare qualora, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 6, rilevi che il produttore ha oltrepassato la quota assegnata al medesimo.
8. Le dichiarazioni di cui al presente articolo debbono essere inviate dai produttori anche alla regione ove e' ubicata l'azienda ed all'AIMA.
9. I produttori associati devono inoltre inviare le dichiarazioni sopraindicate alle associazioni di appartenenza ed alla regione ove ha sede l'associazione medesima.
10. Le regioni provvedono ad informatizzare i dati in loro possesso al fine di poter, in sede di controllo, individuare i produttori che hanno effettuato consegne a piu' acquirenti.
11. Qualora nel corso dei controlli emerga che il produttore ha omesso le dichiarazioni prescritte dal presente articolo, la quota del produttore viene ridotta del 20 per cento e tale quantitativo confluisce nella riserva regionale con effetto dal periodo successivo all'accertamento del fatto.
12. La regione provvede a darne comunicazione all'AIMA per la compilazione dei bollettini e procede, ove dovuto, al recupero del prelievo supplementare direttamente nei confronti del produttore, con le modalita' previste nell'art. 7 della legge n. 468/1992.
13. Il versamento del prelievo deve essere effettuato nella contabilita' speciale indicata nell'art. 9, comma 3, della legge n. 468/1992.
14. Il prelievo deve essere comunque applicato a cura dell'acquirente secondo le modalita' previste dal regolamento CEE n. 3950/1992.
Art. 10 Contabilita' degli acquirenti e dei produttori
1. Gli acquirenti tengono a disposizione degli organi di controllo, per tre anni, un'apposita contabilita' di magazzino, tenuta ai sensi dell'art. 7 del regolamento CEE n. 536/1993 e del regolamento CEE n. 4045/89, che indichi per ciascun produttore:
a) il nome e l'indirizzo;
b) il quantitativo di riferimento relativo al periodo precedente;
c) il quantitativo di riferimento relativo all'inizio e alla fine del periodo cui la contabilita' e' riferita;
d) il quantitativo di latte o equivalente latte consegnati in ciascun mese;
e) il tenore rappresentativo e il tenore medio di materia grassa delle consegne.
2. Gli acquirenti tengono altresi' a disposizione degli organi di controllo ogni altro utile elemento atto a consentire un controllo della contabilita' cosi' come previsto dal regolamento CEE n. 4045/1989. La conservazione di tale documentazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e comunque per almeno tre anni.
3. Gli acquirenti sono responsabili della contabilizzazione di tutti i quantitativi di latte e di altri prodotti lattiero-caseari consegnati ed a tal fine tengono a disposizione degli organi di controllo, per almeno tre anni, l'elenco degli acquirenti e delle imprese che li hanno riforniti, in latte od altri prodotti lattieri registrando, mese per mese, il volume consegnato da ogni fornitore.
4. I produttori titolari di un quantitativo di riferimento per le vendite dirette tengono a disposizione degli organi di controllo, per tre anni:
a) una apposita contabilita' di magazzino da cui risultati il volume, mese per mese e prodotto per prodotto, di latte o di prodotti lattieri venduti direttamente;
b) il registro degli animali detenuti nell'azienda, redatto ai sensi della direttiva n. 92/102/CEE;
c) i documenti giustificativi che permettono di controllare la predetta contabilita'.
5. Le contabilita' sopra indicate devono essere riportate su apposito registro oppure, attraverso un programma computerizzato che ne permetta la stampa, su fogli numerati.
6. Il registro ed i fogli di cui al comma 5 devono essere vidimati a cura delle regioni.
Art. 11 Compensazioni
1. I presidenti delle associazioni di produttori effettuano, nei termini e con le modalita' indicati dall'art. 5, comma 5, della legge n. 468/1992, la compensazione tra le maggiori e minori quantita' consegnate dai produttori associati titolari di quota.
2. Qualora, effettuata la compensazione, risulti un quantitativo eccedente la totalita' dei quantitativi assegnati agli associati, il presidente, con apposita delibera, imputa il prelievo supplementare ai produttori che hanno superato la propria quota.
3. Il predetto prelievo e' ripartito tra i produttori che hanno superato la quota in proporzione alla quantita' eccedente commercializzata da ciascuno.
4. Le delibere di imputazione del prelievo supplementare devono essere trasmesse nei termini di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 468/1992, alle regioni ove hanno sede le associazioni, nonche' all'AIMA.
5. Nel caso in cui le associazioni abbiano competenze interregionali le predette delibere devono essere trasmesse a tutte le regioni interessate.
6. Le regioni ove hanno sede le associazioni svolgono entro il 31 ottobre di ciascun anno i necessari controlli sulle delibere al fine di verificare l'esattezza della compensazione effettuata e della imputazione del prelievo.
7. Qualora dai predetti controlli emergano irregolarita' nella compensazione o nella imputazione del prelievo le regioni applicano la sanzione prevista dall'art. 11, comma 3, della legge n. 468/1992 e provvedono, ove del caso, al recupero del prelievo dovuto direttamente nei confronti del produttore, con le modalita' indicate nell'art. 7 della legge n. 468/1992.
8. Le regioni provvedono a comunicare le accertate irregolarita' all'AIMA, che dispone la decadenza dell'associazione interessata dalla gestione unitaria delle quote con effetto dal periodo successivo e predispone conseguentemente i bollettini previsti nell'art. 4 della legge n. 468/1992.
9. Le regioni devono far pervenire all'AIMA le comunicazioni di cui al comma 8 entro il 30 novembre di ciascun anno.
10. Con successivo regolamento verranno dettati i criteri per l'applicazione della compensazione nazionale di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 468/1992, coordinando la compensazione medesima con le compensazioni a livello di associazione previste dal presente articolo, assicurando al contempo la conformita' del sistema con la vigente normativa comunitaria.
Art. 12 Versamento del prelievo
1. Gli acquirenti, entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata con cui l'associazione comunica l'ammontare delle somme imputate a ciascun produttore, versano il prelievo supplementare nella contabilita' speciale indicata nell'art. 9, comma 3, della legge n. 468/1992.
2. Gli acquirenti restituiscono ai produttori, entro il medesimo termine, le eventuali somme residue ad essi spettanti.
3. Su tali somme debbono essere corrisposti gli interessi legali, che decorrono dal momento in cui l'acquirente ha proceduto alla trattenuta nei confronti del produttore.
4. A seguito della emanazione del regolamento CEE n.536/1993, che prescrive il versamento del prelievo supplementare entro il 1 settembre di ciascun anno, il termine previsto dal comma 9 dell'art. 5 della legge n. 468/1992 deve intendersi sostituito dal termine del 31 agosto, ai sensi del predetto regolamento.