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Sez. 1, Sentenza n. 20983 del 23/06/2020 Cc. (dep. 15/07/2020) Rv. 279218 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Decreto applicativo del regime detentivo differenziato - Previa acquisizione del parere del pubblico ministero procedente - Necessità - Scelta di procedere o meno ad ulteriori integrazioni istruttorie - Insindacabilità.
Stato
decisa il 2020-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279218-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini dell'emissione del decreto ministeriale di sottoposizione del detenuto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, la sola condizione indefettibile è l'acquisizione del parere del pubblico ministero procedente, mentre resta insindacabile la scelta di procedere o meno ad ulteriori integrazioni istruttorie. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto del Ministro della giustizia che, sulla base di una nota della direzione distrettuale antimafia, aveva applicato al ricorrente il regime di detenzione differenziata in quanto gravemente indiziato della partecipazione all'associazione mafiosa del tipo "n'drangeta", senza acquisire informazioni presso la Direzione Nazionale Antimafia, né presso gli organi centrali di polizia e né presso quelli specializzati).

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)