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Sez. 2, Sentenza n. 13003 del 02/10/2000 (Rv. 540658 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI | Presso un unico procuratore - Con consegna di una sola copia - Nullità (e non inesistenza) - Sanatoria - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540658-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI

La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico difensore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla. Pertanto il relativo vizio può essere sanato, con efficacia "ex tunc", o con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta, o con la rinnovazione della notificazione, da eseguire, in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)