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Sez. U, Sentenza n. 1370 del 07/02/1992 (Rv. 475625 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione | Reclamo avverso il decreto del Tribunale - Procedimento camerale innanzi alla Corte di Appello - Audizione delle parti - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475625-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione

Nel procedimento camerale, promosso con reclamo avverso il decreto reso dal tribunale in tema d'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione di paternità o maternità naturale (art. 274 secondo comma cod. civ.), l'audizione delle parti, in difetto di espressa previsione, non è necessaria, e quindi, può essere omessa dalla corte d'appello, ove non ne ravvisi l'opportunità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)