Sez. 2, Sentenza n. 407 del 20/02/1963 (Rv. 260536 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - MUTAMENTO SOSTANZIALE DELLA DOMANDA IN APPELLO - NOZIONE - NUOVE RAGIONI A SOSTEGNO DELLA DOMANDA FORMULATA IN PRIMO GRADO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - MUTAMENTO SOSTANZIALE DELLA DOMANDA IN APPELLO - NOZIONE - NUOVE RAGIONI A SOSTEGNO DELLA DOMANDA FORMULATA IN PRIMO GRADO.*
Per aversi in grado di appello mutamento sostanziale della domanda e necessario che sia fatta valere davanti al giudice di secondo grado una pretesa diversa o piu ampia di quella originaria con un'alterazione dei presupposti di fatto della domanda iniziale e la proposizione di altre ragioni di indagini su elementi diversi, cosi da trasformare obiettivamente la natura e il fondamento della domanda formulata in primo grado e da introdurre, per la prima volta in appello, un nuovo, diverso e piu ampio petitum, sulla cui decisione verrebbe, percio, a mancare alle parti la garanzia necessaria del doppio grado di giurisdizione. Non si verte nell'anzidetta ipotesi quando, senza che siano mutati la causa petendi ed il petitum, vengano prospettati in appello nuove ragioni a sostegno della domanda formulata in primo grado. (V 2167/62, 498/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)