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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 376 del 2006

Decisione
decisa il 2006-11-06, depositata il 2006-11-14
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:376
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 30774

  • Circolazione stradale
  • Guida di motoveicoli a due ruote
  • Obbligo di indossare il caso protettivo
  • Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza
  • Lamentato contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto alla proprietà privata
  • Omessa descrizione delle fattispecie oggetto di giudizio con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione. Le ordinanze di rimessione, infatti, limitandosi ad enunciare un preteso contrasto fra le norme censurate e gli evocati parametri costituzionali senza alcuna motivazione, difettano della descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus, e ciò si risolve in una carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione. - Per l'affermazione secondo cui le omesse descrizioni delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus, giacchè si risolvono nella radicale carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza, comportano "la manifesta inammissibilità della questione" sollevata, v. citate ordinanze nn. 228, 164, 161, 123/2006 e n. 123/2005.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 171, commi 2 e 3, e dell'art. 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), nel testo integrato dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, promossi con ordinanze del 20 dicembre 2005 (n. 5 ordinanze) e del 6 febbraio 2006 dal Giudice di pace di Scicli, rispettivamente iscritte ai nn. 50, 51, 52, 133 e 134 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9 e 19, prima serie speciale, dell'anno 2006. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
punto 1
Ritenuto che il Giudice di pace di Scicli, con cinque ordinanze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione – degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); che il giudice a quo, peraltro, si limita – in ciascuno dei provvedimenti di rimessione – solo ad ipotizzare la «violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ex art. 3 della Costituzione», nonché il contrasto delle norme impugnate con il «diritto alla proprietà privata, tutelato dall'art. 42» della Carta fondamentale, null'altro precisando, in particolare, in ordine alle fattispecie sottoposte al suo vaglio; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel solo giudizio che trae origine dall'ordinanza r.o. n. 134 del 2006, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della questione «in quanto priva di ogni motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza», nonché svolgendo, nel merito, talune considerazioni tese ad evidenziare la non contrarietà delle norme impugnate rispetto agli evocati parametri costituzionali.
punto 2
Considerato che il Giudice di pace di Scicli ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione – degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); che in ragione della connessione esistente tra i vari giudizi se ne impone la riunione ai fini di un'unica pronuncia; che il predetto rimettente, tuttavia, ha omesso completamente di descrivere la fattispecie oggetto di ciascuno dei giudizi a quibus, giacché si è limitato ad enunciare un preteso contrasto fra le norme censurate e gli evocati parametri costituzionali, senza fornire alcuna motivazione in proposito; che le descritte omissioni, giacché «si risolvono nella radicale carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza», comportano, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «la manifesta inammissibilità della questione» sollevata (così, da ultimo, l'ordinanza n. 228 del 2006, ma si vedano anche, ex plurimis, le ordinanze n. 164, n. 161, n. 123 del 2006 e n. 123 del 2005).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Giudice di pace di Scicli, con le ordinanze di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006. F.to: Franco BILE, Presidente Alfonso QUARANTA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

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