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((Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia))

Testo in vigore al

Capo I. Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare, in ragione del grave fenomeno dei sequestri di persona a scopo di estorsione, nuove disposizioni per prevenire e reprimere i relativi fatti criminosi, nonche' tutelare le persone che collaborano con la giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Quando si procede per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero richiede ed il giudice dispone il sequestro dei beni appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge e ai parenti e affini conviventi. Il pubblico ministero puo' altresi' richiedere ed il giudice puo' disporre il sequestro dei beni appartenenti ad altre persone quando vi e' fondato motivo di ritenere che tali beni possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per far conseguire agli autori del delitto il prezzo della liberazione della vittima.

2. Si osservano le disposizioni relative al sequestro preventivo. Il sequestro ha la durata massima di un anno, ma, prima della scadenza, puo' essere rinnovato se permangono i fondati motivi di cui al comma 1. In ogni caso, il sequestro e' revocato, su istanza di un interessato o del pubblico ministero, quando risulti cessata la permanenza del reato.

3. Il sequestro dei beni non comporta limitazioni ai poteri di amministrazione e di gestione, ai diritti di godimento dei beni medesimi e non incide sui rapporti giuridici preesistenti. In caso di necessita' o quando ne sia fatta richiesta per motivi familiari, professionali, economici o imprenditoriali, il giudice, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare atti di disposizione aventi ad oggetto beni sottoposti al sequestro.

4. Le disposizioni dell'articolo 379 del codice penale si applicano nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 e di concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, si adopera, con qualsiasi mezzo, al fine di far conseguire agli autori del delitto medesimo il prezzo della liberazione della vittima.

4- bis. Non e' punibile chi ha posto in essere la condotta indicata nel comma 4 in favore del prossimo congiunto.

5. Sono nulli i negozi giuridici posti in essere al fine di far conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione il prezzo della liberazione della vittima.

Art. 2

1. Chiunque, cittadino italiano, stipula anche all'estero contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio, nel territorio dello Stato, rappresentato dal pagamento del prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona a scopo di estorsione, proprio o di altre persone, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. I contratti di assicurazione aventi ad oggetto, sotto qualsiasi forma, il rischio del sequestro di persona a scopo di estorsione sono nulli.

Art. 3

1. Chiunque, essendo a conoscenza di atti o fatti concernenti il delitto, anche tentato, di sequestro di persona a scopo di estorsione o di circostanze relative alla richiesta o al pagamento del prezzo della liberazione della persona sequestrata, ovvero di altre circostanze utili per l'individuazione o la cattura dei colpevoli o per la liberazione del sequestrato, omette o ritarda di riferirne all'autorita' di cui all'articolo 361 del codice penale e' punito con la reclusione fino a tre anni.

2. Non e' punibile chi ha posto in essere le condotte indicate al comma 1 in favore del prossimo congiunto.

Art. 4

1. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che la sostituzione o l'impiego di denaro, beni o altre utilita' di cui agli articoli 648- bis e 648- ter del codice penale siano avvenuti attraverso operazioni bancarie, ne da' comunicazione al Governatore della Banca d'Italia per gli atti di sua competenza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto di ufficio. La comunicazione puo' essere ritardata quando puo' derivarne pregiudizio alle indagini.

2. Il Governatore da' comunicazione all'autorita' giudiziaria delle iniziative assunte e dei provvedimenti adottati.

Art. 7

1. Quando e' necesario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero puo' richiedere che venga autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilita' per l'esecuzione di operazioni controllate di pagamento del riscatto, indicandone le modalita'. Il giudice provvede con decreto motivato.

2. L'autorizzazione a disporre di beni, denaro o altra utilita' puo' essere comunque richiesta dal pubblico ministero per i sequestri di persona a scopo di estorsione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1 il pubblico ministero puo', con decreto motivato, ritardare l'esecuzione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.

Art. 8

1. I servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ai quali sono attribuiti i compiti di collegamento delle attivita' investigative relative ai delitti di criminalita' organizzata, assicurano altresi' il collegamento interforze delle attivita' relative alla prevenzione e repressione dei delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione.

2. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria concernenti delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione sono costituiti appositi nuclei interforze, cui si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5.

Capo II. Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia

Art. 9

1. Nei confronti delle persone esposte a grave e attuale pericolo per effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, relativamente ai delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, possono essere adottate misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumita', provvedendo, ove necessario, all'assistenza secondo le disposizioni del presente capo.

2. Le citate misure possono essere adottate anche nei confronti dei prossimi congiunti, dei conviventi e di coloro che sono esposti a grave ed attuale pericolo a causa delle relazioni che intrattengono con le persone di cui al comma 1.

Art. 10

1. Nei casi in cui le misure di tutela adottabili, ai sensi delle norme gia' in vigore, direttamente dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, dall'autorita' di pubblica sicurezza o, se si tratta di persona detenuta, dal Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, non sono ritenute adeguate al fine di assicurare l'incolumita' dei soggetti elencati nell'articolo 9 e il pericolo derivi dagli elementi forniti o che essi possono fornire per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio, puo' essere definito uno speciale programma di protezione, comprendente, se necessario, anche misure di assistenza.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i Ministri interessati, e' istituita una commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione, composta da un Sottosegretario di Stato, che la presiede, da due magistrati con particolare esperienza nella trattazione di processi per fatti di criminalita' organizzata e da cinque funzionari e ufficiali esperti nel settore. Per i compiti di segreteria e istruttori la Commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

3. Le misure di protezione e di assistenza a favore delle persone ammesse allo speciale programma di cui al comma 1, nonche' i criteri di formulazione del programma medesimo e le modalita' di attuazione, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la Commissione centrale di cui al comma 2. Non si applica l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 11

1. L'ammissione allo speciale programma di protezione, i contenuti e la durata dello stesso, valutati in rapporto al rischio per l'incolumita' del soggetto a causa delle dichiarazioni rese o che egli puo' rendere, sono deliberati di volta in volta dalla commissione di cui all'articolo 10, su proposta motivata del procuratore della Repubblica ovvero, previo parere favorevole di questi, dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso o del prefetto. In casi di particolare urgenza, le misure necessarie sono adottate dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, il quale ne informa il Ministro.

2. La proposta deve contenere le notizie e gli elementi concernenti la gravita' e l'attualita' del pericolo cui le persone sono o possono essere esposte per effetto della loro scelta di collaborare con la giustizia. Nella proposta devono altresi' essere elencate le eventuali misure di tutela gia' adottate o fatte adottare, nonche' i motivi per i quali le stesse sono da ritenersi non adeguate alle esigenze.

3. Il parere del procuratore della Repubblica deve fare riferimento specifico all'importanza del contributo offerto o che puo' essere offerto dall'interessato o dal suo prossimo congiunto per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio penale.

Art. 12

1. Le persone nei cui confronti e' stata avanzata proposta di ammissione allo speciale programma di protezione devono rilasciare all'autorita' proponente completa e documentata attestazione riguardante il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorita' o da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di studio e professionali, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari. Le predette persone devono, altresi', designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per gli atti da compiersi.

2. Lo speciale programma di protezione e' sottoscritto dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:

  1. a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione del programma;

  2. b) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 15 MARZO 1991, N. 82;

  3. c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e alle obbligazioni contratte.

  4. d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorita' giudiziaria o dalle forze di polizia dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione.

3. All'atto della sottoscrizione del programma, l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione di cui all'articolo 10.

Art. 13

1. Lo speciale programma di protezione puo' comprendere il trasferimento delle persone di cui all'articolo 9 in comuni diversi da quelli di residenza o in luoghi protetti e le misure necessarie per garantirne la riservatezza, secondo le modalita' stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia penitenziaria, con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 10.

2. Ai soli fini di cui al comma 1 puo' essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di un documento di copertura. L'uso del documento fuori dei casi autorizzati e' punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

3. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica o il giudice possono autorizzare il soggetto esaminato o interrogato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di polizia, anche ai fini delle necessarie comunicazioni o notificazioni.

4. Per gravi ed urgenti motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica puo' autorizzare la polizia giudiziaria a custodire le persone arrestate o fermate in locali diversi dal carcere, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Per gli stessi motivi e con le medesime finalita', l'autorizzazione puo' essere disposta dal giudice quando ritiene di applicare la custodia cautelare.

Art. 13-bis

1. - Per gravi e urgenti motivi di sicurezza, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'istituto penitenziario, puo' autorizzare, su richiesta del Capo della polizia, che ne informa il Ministro dell'interno, che le persone detenute per espiazione della pena o internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza siano custodite in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Negli stessi casi, il procuratore generale nel cui distretto la persona e' ristretta ovvero ha la residenza o il domicilio puo' autorizzare specifiche modalita' esecutive delle misure alternative alla detenzione diverse dalla liberazione anticipata.

2. Le autorizzazioni previste dal comma 1 possono essere date anche prima dell'inizio della esecuzione della pena o della misura di sicurezza, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto la persona da ammettere allo speciale programma di protezione ha la residenza o il domicilio.

3. Quando si tratta di persone detenute o internate per taluno dei reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal procuratore generale d' intesa con il procuratore nazionale antimafia.

Art. 13-ter

1. - Nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione l'assegnazione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l' ammissione alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono disposte sentita l'autorita' che ha deliberato il programma, la quale provvede ad acquisire informazioni dal pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali e' stata prestata la collaborazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento puo' essere adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli articoli 21, 30-ter, 47, 47-ter e 50. Il provvedimento e' specificamente motivato nei casi in cui l'autorita' indicata nel comma 1 ha espresso parere sfavorevole.

3. Per i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona ammessa allo speciale programma di protezione ha il domicilio.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario applicabili alle persone ammesse o da ammettere allo speciale programma di protezione.

Art. 14

1. All'attuazione dello speciale programma di protezione provvede il servizio centrale di protezione appositamente istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate.

2. Nei casi in cui la proposta di ammissione al programma, in relazione a fatti concernenti la criminalita' mafiosa, sia stata formulata dall'Alto commissario, l'attuazione e' affidata ad apposito ufficio posto alle sue dirette dipendenze.