Sez. 3, Sentenza n. 608 del 06/03/1971 (Rv. 350331 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE - A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - DA PARTE DI QUALUNQUE UFFICIALE GIUDIZIARIO - FUORI DELLA SUA CIRCOSCRIZIONE - VALIDITA.*
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE - A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - DA PARTE DI QUALUNQUE UFFICIALE GIUDIZIARIO - FUORI DELLA SUA CIRCOSCRIZIONE - VALIDITA.*
L'art 107, comma secondo dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, approvato con DPR 15 dicembre 1959, n 1229, autorizza gli ufficiali giudiziari ad eseguire mediante il servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli Atti relativi ad affari di Competenza dell'autorita giudiziaria della Sede alla quale sono addetti e degli Atti stragiudiziali. Poiche il precetto non costituisce atto del processo esecutivo, ma e un presupposto estrinseco ad esso, ossia un atto preliminare stragiudiziale, ne consegue che, a richiesta di parte, qualunque ufficiale giudiziario puo notificarlo, a mezzo del servizio postale, dovunque. (contra 2806'67, mass n 330372).*
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1959 num. 1229 art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)