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Sez. 2, Sentenza n. 461 del 19/01/1980 (Rv. 403834 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - RAPPRESENTAZIONE - SOGGETTI - FIGLI NATURALI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA DELL'ART 467 COD CIV - EFFICACIA SUI RAPPORTI TRA LE PARTI GIA DEFINITI CON ACCORDO TRANSATTIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403834-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - RAPPRESENTAZIONE - SOGGETTI - FIGLI NATURALI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA DELL'ART 467 COD CIV - EFFICACIA SUI RAPPORTI TRA LE PARTI GIA DEFINITI CON ACCORDO TRANSATTIVO - ESCLUSIONE.*

La pronuncia di illegittimita costituzionale di una norma non produce alcun effetto rispetto ai rapporti per i quali penda una controversia giudiziaria, qualora in ordine ad essi si siano determinate situazioni giuridiche ormai esaurite, consolidate e intangibili, per effetto di giudicato, di Atti amministrativi non piu impugnabili o di Atti negoziali dei quali siano esauriti gli effetti: ne consegue che la dichiarazione di incostituzionalita dell'art 467 cod civ, che escludeva dalla successione per rappresentazione i figli naturali, non puo essere utilmente invocata nell'ipotesi in cui i rapporti tra le parti siano gia stati anteriormente definiti con un accordo transattivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 467 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)