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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 20 del 1969

Decisione
decisa il 1969-02-12, depositata il 1969-02-17
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:20
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3138

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Reati e pene
  • Cod. pen., art. 81, commi secondo e terzo
  • Reato continuato
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi secondo e terzo, del codice penale, proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione è manifestamente infondata, considerato che la stessa questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sent. n. 9 dell'8 febbraio 1966, sulla base di un'interpretazione del predetto art. 81 conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione anche successivamente ribadita e che non si adducono né sussistono nuovi motivi perché ci si discosti dalla predetta decisione.

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo e terzo comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre 1967 dal pretore di Ortona nel procedimento penale a carico di Onorfy Carlo, iscritta al n. 12 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 24 febbraio 1968. Udita nella camera di consiglio del 30 gennaio 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Branca.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza 5 ottobre 1967 il pretore di Ortona ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo e terzo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; che non vi è stata costituzione di parti;
punto 2
Considerato che la stessa questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 9 dell'8 febbraio 1966, sulla base di un'interpretazione del predetto art. 81 conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione anche successivamente ribadita; che non si adducono né sussistono nuovi motivi perché ci si discosti dalla predetta decisione;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi secondo e terzo, del Codice penale, proposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'ordinanza 5 ottobre 1967 del pretore di Ortona. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1969. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze