Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale
Testo in vigore al
Art. 51
1. I contributi sono riscossi normalmente per mezzo di marche da applicarsi entro cinque giorni dalla scadenza del periodo di paga sopra tessere personali intestate ad ogni assicurato e rilasciato dagli uffici dell'Istituto.
2. Possono essere adottati, per determinate categorie professionali, sistemi diversi da quello sopra indicato per la riscossione dei contributi, con deliberazione del Comitato esecutivo, da approvarsi dal Ministro per le corporazioni.
Art. 52
1. I contributi di assicurazione obbligatoria possano essere riscossi, per i lavoratori agricoli, anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per la riscossione delle imposte dirette.
2. Alla riscossione dei contributi, con le forme e la procedura privilegiata anzidette, l'Istituto provvedero' direttamente, ovvero a mezzo di esattori da esso nominati, a norma dell'art. 58 del testo unico delle leggi stilla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401.
3. Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, l'Istituto puo' altresi' essere autorizzato a valersi delle disposizioni del presente articolo per la riscossione dei contributi ad esso dovuti per l'assicurazione obbligatoria di altre categorie professionali. Tale autorizzazione puo' essere limitata a determinate zone territoriali.
Art. 53
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662
Art. 54
1. I crediti di qualsiasi specie verso il datore di lavoro, derivanti dal mancato versamento di contributi assicurativi per il personale dipendente, hanno privilegio sulla generalita' dei mobili, nello stesso grado del privilegio spettante ai crediti dello Stato per l'art. 1957 del Codice civile, ai quali sono tuttavia, proposti.
Art. 55
1. I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.30
2. Non e' ammessa la possibilita' di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.
Art. 56
1. Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato:
a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa:
1° i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purche' complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell'art. 136;
2° I periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermita', purche' complessivamente non eccedano i dodici mesi;41
3° i periodi di interruzione obbligatori, e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio stabiliti dal decreto-legge 22 marzo 1931, n. 654, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1347;
b) agli effetti del diritto alle prestazioni antitubercolari e della determinazione della misura di esse, i periodi di interruzione del lavoro di cui al n. 3 della lettera a) e i periodi di servizio militare effettivo, volontario ed obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio militare;
c) agli effetti del diritto all'indennita' di disoccupazione e della misura, e durata di essa, i periodi di interruzione del lavoro di cui al n. 3 della lettera a) e i periodi di servizio militare effettivo, volontario ed obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio militare.
2. Per detti periodi scoperti di assicurazione l'Istituto computera' come versato a favore degli assicurati il contributo settimanale calcolato sulla media dei contributi effettivamente versati.
Capo IV. Contributi volontari.
Art. 57
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 APRILE 1952, N. 21818
Art. 58
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 APRILE 1952, N. 21818
Capo V. Concorso dello Stato.
Art. 59
1. Lo Stato contribuisce nelle forme seguenti alle prestazioni delle assicurazioni contemplate nel presente decreto:
a) concorre alla costituzione delle pensioni nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e per la vecchiaia con una quota di L. 100 all'anno per ogni pensione;25
b) LETTERA ABROGATA DAL REGIO D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 LUGLIO 1939, N. 1272;
c) assume a proprio carico le quote di pensione corrispondenti ai contributi considerati come versati nei casi previsti dall'art. 136;25
d) LETTERA ABROGATA DAL REGIO D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 LUGLIO 1939, N. 1272;
e) concorre alla costituzione delle pensioni dell'assicurazione facoltativa per l'invalidita' e per la vecchiaia con una quota, complementare, nella misura indicata nell'art. 94, e per le categorie indicate nei numeri 1, 3 e 4 dell'art. 85.
2. A partire dal 1° gennaio 1935 l'Istituto rende conto al Ministero delle corporazioni e a quello delle finanze delle somme pagate ogni anno per conto dello stato a norma delle precedenti lettere b) e d) e delle rate di pensione pagate nell'anno stesso a norma delle lettere a), c) ed e) sulle rendite costituite senza copertura dei rispettivi valori capitali da parte dello Stato.
3. Intervenuta l'approvazione del conto, il Ministero delle finanze autorizza il rimborso delle predette somme, da disporsi con imputazione ad apposito capitolo del bilancio del Ministero delle corporazioni.
4. I rimborsi relativi agli oneri di cui alle lettere a), b), c ed e) del presente articolo, per i quali non sia stato eseguito l'accantonamento dei corrispondenti capitoli di copertura, avranno pero' effetto dopo che, in base al rendiconto presentato dall'Istituto, risultera' esaurito il fondo accumulato, con i relativi interessi, presso l'istituto stesso mediante i versamenti finora effettuati dallo Stato.
Capo VI. Prestazioni.
Sezione prima. Prestazioni per l'invalidita' e per la vecchiaia.
Art. 60
1. Il diritto alla pensione e' riconosciuto:
1° all'eta' di 65 anni compiuti, quando l'assicurato possa far valere almeno 480 settimane di contribuzione e siano trascorsi almeno 10 anni dalla data iniziale dell'assicurazione;
2° a qualunque eta', quando sia accertata la invalidita' permanente e generica dell'assicurato e purche':
a) l'assicurato possa far valere almeno 240 settimane di contribuzione;
b) siano trascorsi almeno 5 anni dalla data iniziale dell'assicurazione;
c) nell'ultimo quinquennio risultino almeno 48 settimane di effettiva contribuzione.
Art. 61
1. Si considera invalido l'assicurato la cui capacita', di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo del suo guadagno normale.
2. La pensione d'invalidita' cessa di essere corrisposta quando il pensionato non si trovi piu' nelle condizioni sopra indicate.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338.
Art. 62
1. La pensione di vecchiaia e quella per invalidita' a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreche' a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
2. Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidita' sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' perfezionato il relativo diritto.
3. Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonche' per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda.2739
Art. 63
1. La pensione annua e' costituita da:
a) una quota base eguale a cinque volte il contributo annuo medio obbligatorio versato durante il periodo di assicurazione, intendendosi per tale il periodo intercorrente tra la settimana cui si riferisce il primo contributo versato e la data in cui l'assicurato ha acquisito il diritto alla liquidazione della pensione;
b) una quota suppletiva eguale ai tre decimi dell'importo complessivo di tutti i contributi obbligatori versati.
2. Ad ogni pensione si aggiunge una quota integrativa di L. 100 annue, a carico dello Stato. Tale integrazione non si corrisponde agli assicurati di nazionalita' straniera quando il paese a cui appartengono non abbia assicurato ai cittadini italiani un trattamento di reciprocita'.
3. Se oltre ai contributi obbligatori siano stati versati contributi volontari ai sensi del secondo comma dell'art. 57, questi sono computati, agli effetti della determinazione della misura della pensione, in conformita' alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo, fino a concorrenza del contributo corrispondente alla classe piu' elevata di salario.
4. I versamenti fatti in ciascun anno in eccedenza al contributo massimo suddetto danno luogo alla liquidazione di un complemento di pensione secondo le norme dell'assicurazione facoltativa.
5. La pensione e' aumentata di un decimo per ogni figlio a carico del pensionato, di eta' non superiore ai 18 anni o anche di eta' superiore purche' inabile al lavoro. I decimi supplementari cessano di essere corrisposti quando venga meno una delle predette condizioni.12
6. Le norme per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni sono stabilite dal regolamento.
Art. 64
1. Gli assicurati che hanno compiuto il 60° anno di eta' e pei quali si verifichino le altre condizioni previste dal n. 1 dell'art. 60 riguardo al versamento dei contributi, possono ottenere, ancorche' non siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 61, la liquidazione anticipata della pensione.
2. In tal caso alla pensione risultante dall'articolo precedente si applica la riduzione:
1) del 37 per cento se l'assicurato ha compiuto 60 anni
2) » 32 » » » » 61 »
3) » 26 » » » » 62 »
4) » 19 » » » » 63 »
5) » 10 » » » » 64 »
3. Tale riduzione si' applica anche alla quota di integrazione a carico dello Stato.
4. La pensione liquidata anticipatamente decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' presentata la domanda.
5. Per i periodi di lavoro successivi alla liquidazione anticipata della pensione e fino al compimento del 65° anno, permane l'obbligo dell'assicurazione in conformita' del presente decreto. I contributi versati dopo la liquidazione della pensione danno luogo al raggiungimento del 65° anno alla liquidazione di una pensione complementare con le norme dell'assicurazione facoltativa nel ruolo della mutualita'.
Art. 65
1. Nel caso in cui un assicurato obbligatorio muoia prima di aver liquidato la pensione, e' corrisposto un assegno di L. 300 al coniuge superstite, purche' non separato per propria colpa e purche', ove superstite sia il marito, questi sia inabile al lavoro.
2. Qualora l'assicurato non lasci superstite il coniuge o non sussistano per questo le condizioni richieste per aver diritto all'assegno, questo spetta ai figli di eta' non superiore ai 15 anni o inabili al lavoro.
3. Per deliberazione dell'Istituto l'assegno puo' essere corrisposto in tutto o in parte ai figli di eta' non superiore ai 15 anni o inabili al lavoro, sempre che concorrano fondati motivi per ritenere che al loro mantenimento non provveda convenientemente il coniuge superstite.
4. La concessione dell'assegno e' subordinata alla condizione che risultino versati contributi per un periodo di almeno 48 settimane nel quinquennio precedente la morte dell'assicurato.
Sezione seconda. Prestazioni per la tubercolosi
Art. 66
1. In caso di tubercolosi gli assicurati hanno diritto al ricovero in luoghi di cura a tipo sanatoriale, ospedaliero-sanatoriale e post-sanatoriale, gestiti dall'Istituto.
Art. 67
1. In caso di mancanza di disponibilita' di posti nei luoghi di cura dell'Istituto si puo' procedere:
a) al ricovero presso istituzioni ospitaliere debitamente autorizzate, con le quali l'Istituto abbia stipulato speciali convenzioni;
b) alla cura a domicilio nei modi e nei limiti fissati dal regolamento.
Art. 68
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1953, N. 86
Art. 69
1. Le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura si estendono a favore delle persone di famiglia dell'assicurato.
2. Quali componenti la famiglia si intendono:
a) la moglie dell'assicurato;
b) il marito invalido di donna assicurata;
c) i figli legittimi o naturali, i figli adottivi e gli affiliati; i figli nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato, i figli naturali del coniuge, i fratelli e le sorelle viventi a carico.
3. Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.
4. Il limite massimo di eta' per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi e' fissato per tutte le persone di cui alla lettera c) fino al compimento degli anni 20.
5. Per le persone di cui alla lettera c), che siano regolarmente iscritte ad Universita' o Istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano gia' conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di eta' e' ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori o universitari e comunque non oltre il 26° anno di eta', sempre che essi risultino a carico del lavoratore assicurato.
Art. 70
1. Il diritto alle prestazioni si acquista quando risultino versati contributi per un periodo di almeno 48 settimane nell'ultimo quinquennio di assicurazione.
2. Coloro che alla data della domanda di ricovero non possono far valere un quinquennio di assicurazione avranno diritto alle prestazioni, purche' siano trascorsi almeno due anni dall'inizio dell'assicurazione e siano stati versati contributi per un periodo di 48 settimane.
Art. 71
1. L'accertamento delle condizioni per il diritto alle prestazioni e' fatto dall'Istituto, il quale puo' a tale effetto servirsi dei propri istituti di cura, di quelli con i quali abbia stabilito speciali accordi, dei dispensari dipendenti dai Consorzi provinciali antitubercolari e di quegli organi che siano all'uopo indicati dal Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi.
2. Il ricovero, salvo che non sia disposto in via di urgenza ai termini dell'art. 280 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' ordinato dall'Istituto, che ne da' comunicazione al Consorzio antitubercolare della provincia nella quale risiede il ricoverando.
3. In caso di ricovero disposto in via di urgenza di persona assicurata per la tubercolosi o avente diritto alle prestazioni antitubercolari, la notizia del provvedimento deve essere data alla sede competente dell'Istituto entro tre giorni, dal luogo di cura che riceve l'infermo, trasmettendo copia dell'ordinanza che ha dato luogo al ricovero.
4. Qualora la notizia del provvedimento sia data dopo detto termine, l'Istituto e' tenuto ad assumere l'onere della degenza soltanto dal giorno della notifica.