Sez. 6, Sentenza n. 2856 del 14/10/1993 Cc. (dep. 27/11/1993) Rv. 198451 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Richiesta del pubblico ministero | Atti posti a base della richiesta - Valutazione del Pubblico Ministero - Insindacabilità - Sussistenza - Apposizione di "omissis" - Legittimità - Motivazione - Necessità - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Richiesta del pubblico ministero
In materia di misure cautelari, spetta alla insindacabile valutazione del Pubblico Ministero richiedente decidere quali atti ritenga di porre a base della sua richiesta al giudice per le indagini preliminari, e ciò non solo con riguardo ai singoli atti, ma anche per quanto concerne le singole parti di uno stesso atto, senza alcun obbligo di motivare gli eventuali "omissis", attesa la sua natura di parte processuale, salva poi l'eventualità di subire il rigetto della sua richiesta da parte del giudice per mancanza o insufficienza del materiale indiziario offerto. (Nella specie la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso che deduceva violazione di legge per avere il tribunale deciso sulla base di atti del P.M. contenente alcuni "omissis", senza che il P.M. avesse fornito motivazione di tali omissioni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)