Sez. 1 - , Ordinanza n. 23561 del 02/08/2023 (Rv. 668692 - 01)
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE | Terzo datore di pegno - Escussione della garanzia - Prescrizione dell’azione di rivalsa - Decorrenza.
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE
La prescrizione dell'azione di rivalsa spettante al terzo datore di pegno decorre dal momento in cui egli acquisisca compiuta conoscenza, su comunicazione del creditore, ovvero del debitore o di terzi, della intervenuta escussione del pegno e dell'ammontare del ricavato che ha consentito la soddisfazione, totale o parziale, del creditore.
Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2871, Cod. Civ. art. 1203
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)