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Sez. L, Sentenza n. 25236 del 30/11/2009 (Rv. 611026 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno esistenziale e relazionale - Autonoma voce di danno - Esclusione - Fondamento - Considerazione nell'ambito della personalizzazione del danno biologico - Possibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611026-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il cosiddetto danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica possono costituire solo voci del danno biologico (al quale va riconosciuta portata tendenzialmente onnicomprensiva) nel suo aspetto dinamico, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione. (Nella specie, un lavoratore -che era stato collocato a riposo nonostante l'assenza dei requisiti contributivi utili per la maturazione del diritto a pensione, a causa di erronee informazioni date dal datore di lavoro e dall'ente previdenziale- aveva chiesto il risarcimento del danno derivatogli, oltre che all'integrità psicofisica, anche alla sua esistenza, modificata per la necessità, dopo sette anni di pensionamento, di riprendere l'attività lavorativa per altri dieci anni, al fine di conseguire il diritto a pensione; la S.C. ha cassato sul punto la sentenza di merito che aveva riconosciuto il risarcimento del danno da lesione di diritti individuali e relazionali costituzionalmente protetti, ed ha enunciato il principio su esteso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)