Sez. 1, Sentenza n. 1614 del 22/05/1985 Cc. (dep. 08/10/1985) Rv. 170593 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - CONTENUTO - MERA SOSTITUZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO CON ALTRO DI IDENTICO TENORE - QUALE UNICA CONSEGUENZA POSSIBILE - INSUSSISTENZA DELL'INTERESSE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - CONTENUTO - MERA SOSTITUZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO CON ALTRO DI IDENTICO TENORE - QUALE UNICA CONSEGUENZA POSSIBILE - INSUSSISTENZA DELL'INTERESSE - FATTISPECIE.*
L'interesse, che è il presupposto dell'impugnazione, è obiettivato dalla norma, non delle valutazioni soggettive delle parti e deve consistere in una utilità pratica, come tale riconosciuta dalla legge, cioè nella finalità di evitare una lesione giuridica derivante dal provvedimento impugnato. Conseguentemente la mera sostituzione del provvedimento impugnato con altro di identico tenore, quale unica conseguenza possibile dello accoglimento del gravame, non rientra in tale categoria concettuale. (fattispecie di provvedimento di correzione di errore materiale ex art. 149 cod. proc. pen. relativo alle generalità inesatte dello imputato, affetto da nullità per difetto di citazione dell'imputato medesimo che ha fatto ricorso in Cassazione. Non avendo il ricorrente contestato l'esattezza delle sue generalità indicate nel provvedimento impugnato, si è osservato che l'accoglimento del ricorso non avrebbe avuto come conseguenza la rimozione di un provvedimento concretamente pregiudizievole per il ricorrente, ma semplicemente la sostituzione del provvedimento impugnato con altro di identico tenore).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)