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Sez. L, Sentenza n. 8829 del 13/08/1991 (Rv. 473513 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione | Compenso per lavoro straordinario - Esclusione per effetto di contratto collettivo successivo alla legge n. 297 del 1982 - Legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 1991-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473513-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione

Le clausole del contratto collettivo, che, dopo l'entrata in vigore dell'art. 2120 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982, escludono la computabilità del compenso per lavoro straordinario ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, non sono in contrasto con il secondo comma del citato art. 2120 cod. civ. (che consente alla disciplina collettiva di derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione), salva restando, peraltro, la questione della loro validità in relazione all'art. 36 Cost. o al principio di equità nell'ipotesi in cui il lavoro straordinario, il cui compenso è stato contrattualmente escluso dalla detta computabilità, sia stato prestato in misura quantitativamente elevata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)