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Sez. 3, Sentenza n. 1124 del 23/02/1982 (Rv. 419002 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO DEL LOCATORE - PROCEDIMENTO - ORDINANZA DI RILASCIO EX ART. 30 DI TALE LEGGE - UDIENZA PER LA PROSECUZIONE E LA DISCUSSIONE DELLA CAUSA - OMESSA FISSAZIONE - PROCEDURA DI INTEGRAZIONE EX ART. 289 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419002-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO DEL LOCATORE - PROCEDIMENTO - ORDINANZA DI RILASCIO EX ART. 30 DI TALE LEGGE - UDIENZA PER LA PROSECUZIONE E LA DISCUSSIONE DELLA CAUSA - OMESSA FISSAZIONE - PROCEDURA DI INTEGRAZIONE EX ART. 289 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*

In tema di giudizio di recesso dal contratto di locazione, disciplinato dalla legge 27 luglio 1978 n. 392 (sull'equo canone), qualora il giudice (pretore o conciliatore), nel pronunziare l'ordinanza di rilascio dell'immobile prevista dall'art. 30, ottavo comma, della citata legge, ometta di fissare l'udienza per il prosieguo e la discussione della causa (ai sensi dell'art. 420 cod. proc. civ.), siffatta omissione non vale a conferire a tale provvedimento provvisorio carattere definitivo, con la conseguente sua impugnabilità ex art. 111 cost., ma dà esclusivamente luogo alla procedura di integrazione di cui all'art. 289 cod. proc. civ. (V 6626/81, mass n 417480; (V 5058/80, mass n 408916; (V 712/78, mass n 390054).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)