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Sez. 1, Sentenza n. 495 del 25/01/1986 (Rv. 444089 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE - CESSAZIONE DELL'IMPRESA - IMPRESA INDIVIDUALE E COLLETTIVA - DIVERSA DECORRENZA DEL TERMINE ANNUALE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1986-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444089-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE - CESSAZIONE DELL'IMPRESA - IMPRESA INDIVIDUALE E COLLETTIVA - DIVERSA DECORRENZA DEL TERMINE ANNUALE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'art. 147 della legge fallimentare - che, in combinato contesto con gli artt. 10 e 11 della stessa legge, prevede una diversa decorrenza del termine annuale, entro cui deve essere dichiarato il fallimento, nei confronti rispettivamente dell'impresa individuale o collettiva, dando rilievo, nel primo caso, alla concreta cessazione dell'attività imprenditoriale (od alla morte dell'imprenditore) e, nel secondo caso, alla cessazione di ogni rapporto giuridico tra i soci e con i terzi - manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché tale diversità di disciplina è giustificata dalla diversità giuridica e di fatto delle due situazioni comparate: altro essendo l'impresa individuale (legata all'esistenza in vita ed alla attività della persona fisica dell'imprenditore) ed altro l'impresa collettiva, la cui Estinzione dipende dalla risoluzione dell'intero complesso dei rapporti intersoggettivi che ne sono alla base.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 11, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 11, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)