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Sez. 3, Sentenza n. 3996 del 17/09/1977 (Rv. 387685 - 01)

MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE - PERDITA DELLA COSA AFFIDATA - RESPONSABILITA VERSO IL COMMITTENTE - RELATIVA CONTROVERSIA - CONTEMPORANEA CAUSA INSTAURATA DALLO SPEDIZIONIERE CONTRO I TERZI RESPONSABILI - CARATTERE PREGIUDIZIALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387685-01

MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE - PERDITA DELLA COSA AFFIDATA - RESPONSABILITA VERSO IL COMMITTENTE - RELATIVA CONTROVERSIA - CONTEMPORANEA CAUSA INSTAURATA DALLO SPEDIZIONIERE CONTRO I TERZI RESPONSABILI - CARATTERE PREGIUDIZIALE - ESCLUSIONE.*

Sulla controversia fra lo spedizioniere ed il committente, avente ad oggetto la responsabilita contrattuale del primo verso il secondo, per la perdita della cosa affidatagli, nessun rilievo puo avere la contemporanea pendenza di causa risarcitoria promossa dallo spedizioniere medesimo contro terzi, al fine di far valere l'imputabilita ad essi di quell'evento. Tale ultimo procedimento, infatti, non e qualificabile come pregiudiziale, ai sensi ed agli effetti di cui all'art 295 cod proc civ, stante la non identita delle parti, ne e suscettibile, ove definito con sentenza passata in giudicato, di produrre sul primo effetti riflessi, stante l'autonomia del diritto del committente verso lo spedizioniere, e del relativo titolo, rispetto ai rapporti contrattuali od extracontrattuali dello spedizioniere con i predetti terzi. (V 4341/74, mass n 373027).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1739, Cod. Civ. art. 1768, Cod. Civ. art. 1780, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)