Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 465 del 1987
Massime (3)
Massima n. 3776
- I.r.pe.f.
- Imposta sul reddito delle persone fisiche
- Dipendenti degli enti locali
- Indennità di buonuscita
- Tassazione
- Manifesta infondatezza della questione.
- Art. 12, lett. e, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
- Artt. 76 e 77 Cost.
Leggi la massima
L' assoggettamento a tassazione separata, ai fini dell'IRPEF, anche delle indennità di buonuscita erogate dall'INADEL (art. 12, lett. e, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597) è conforme al disposto dell'art. 2, punto 19, della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - dell'art. 12, lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 nella parte in cui dispone l'assoggettamento all'IRPEF delle indennità di buonuscita corrisposte ai dipendenti locali).
Norme impugnate
- art. 18, lett. e) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
Parametri
Massima n. 3777
- I.r.pe.f.
- Imposta sul reddito delle persone fisiche
- Dipendenti degli enti locali
- Indennità di buonuscita
- Tassazione
- Manifesta infondatezza della questione.
- Art. 12, lett. e, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
- Art. 3 Cost.
Leggi la massima
Le disposizioni che prevedono per le indennità di buonuscita un trattamento fiscale meno favorevole rispetto a quello stabilito per i capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono comparabili ai fini del giudizio di costituzionalità, alla stregua del principio di egua- glianza in quanto si riferiscono a somme percepite in base a titoli diversi ed in relazione a fattispecie differenziate, al di là di alcune analogie. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimente all'art. 3 cost. - dell'art. 12, lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 nella parte in cui dispone l'assoggettamento all'IRPEF delle indennità di buonuscita corrisposte ai dipendenti degli enti locali). - v. S. n. 178/1986.
Norme impugnate
- art. 12, lett. e) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
Parametri
- art. 3 Cost.
Massima n. 3778
- I.r.pe.f.
- Imposta sul reddito delle persone fisiche
- Dipendenti degli enti locali
- Indennità di buonuscita
- Tassazione
- Manifesta infondatezza della questione.
- Art. 12, lett. e, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
- Artt. 38 e 53 Cost.
Leggi la massima
Per capacità contributiva deve ritenersi l'idoneità del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata, presupposto che consiste in un qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, cosicché - pur tenendosi conto della garanzia apprestata in materia previdenziale dall'art. 38 della Costituzione - l'allegata natura previdenziale delle indennità di buonuscita non ne esclude la tassabilità, se non nei limiti minimi indispensabili ad assicurarne le finalità previdenziali, secondo valutazioni che competono al legislatore. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 38 e 53 Cost. - dell'art. 12, lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 nella parte in cui dispone l'assoggettamento all'IRPEF delle indennità di buonuscita corrisposte ai dipendenti degli enti locali). - v. S. n. 178/1986.
Norme impugnate
- art. 12, lett. e) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1985 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli sul ricorso proposto da Gamberale Umberto contro l'Ufficio II.DD. di Napoli, iscritta al n. 178 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui dispone l'assoggettamento all'IRPEF delle indennità di buonuscita corrisposte ai dipendenti degli enti locali;
che secondo il giudice remittente tale norma sarebbe costituzionalmente illegittima in parte qua perché, avendo dette indennità natura previdenziale-assicurativa, la loro tassazione contrasterebbe con l'art. 38 Cost., che mira a garantire ai pensionati adeguati mezzi di vita; con l'art. 3 Cost., per il trattamento fiscale ingiustificatamente diverso stabilito per dette indennità rispetto a quello previsto per i capitali dovuti in relazione a contratti di assicurazione sulla vita; con l'art. 53 Cost., risultando violato il principio della tassazione proporzionata alla capacità contributiva; con gli artt. 76 e 77 Cost., non essendo tale tassazione prevista dalla legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 in base alla quale fu emanato il d.P.R. n. 597 del 1973;
che nell'ordinanza di rimessione non si fanno questioni attinenti alle modalità di tassazione delle indennità di buonuscita erogate dall'INADEL, regolate da norme diverse da quella impugnata;
punto 2
Considerato che l'art. 12, lett. e) del d.P.R. n. 597 del 1973, stabilendo l'assoggettamento a tassazione separata, ai fini dell'IRPEF, anche delle indennità di buonuscita erogate dall'INADEL, risulta palesemente emanata in conformità del disposto dell'art. 2, punto 19 della legge di delegazione, cosicché sotto tale profilo la questione di legittimità costituzionale appare manifestamente infondata;
che con sentenza 7 luglio 1986, n. 178 questa Corte ha già dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost. questione di legittimità costituzionale in tutto analoga a quella ora in esame, sollevata, con riferimento alle indennità di buonuscita erogate dall'ENPAS, in relazione all'art. 12, lett. e) del d.P.R. n. 597 del 1973, così come modificato dalla l. 26 settembre 1985, n. 482;
che con tale decisione si è ritenuto, quanto al meno favorevole trattamento fiscale disposto per le indennità di buonuscita rispetto a quello stabilito per i capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, che trattasi di somme percepite in base a titoli diversi ed in relazione a fattispecie che presentano - al di là di alcune analogie - elementi di differenziazione tali da renderle non comparabili ai fini del giudizio di costituzionalità alla stregua del principio di uguaglianza;
che in relazione alla dedotta violazione degli artt. 53 e 38 Cost., questa Corte ha affermato che per capacità contributiva deve intendersi l'idoneità del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata, presupposto che consiste in un qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, cosicché - pur tenendosi conto della garanzia apprestata in materia previdenziale dall'art. 38 della Costituzione - l'allegata natura previdenziale delle indennità di buonuscita non ne esclude la tassabilità, se non nei limiti minimi indispensabili ad assicurarne le finalità previdenziali, secondo valutazioni che competono al legislatore;
che tali argomentazioni valgono a rendere manifestamente infondata la questione in esame;
punto 3
Visti gli artt. 23, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 38, 53, 76 e 77 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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