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Sez. 3, Ordinanza n. 6270 del 17/03/2026 (Rv. 678133-01)

PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE | Inerzia del titolare del diritto - Valutazione alla stregua dei canoni della correttezza e buona fede oggettiva - Necessità - Condotta del debitore ingenerante affidamento circa la mancata proposizione dell'eccezione - Abusività - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678133-01

PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE

In tema di prescrizione, l'inerzia del titolare del diritto, quale fatto giuridico rilevante ai sensi dell'art. 2934 c.c., deve essere valutata alla luce dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva che governano il rapporto obbligatorio, sicché è abusivo l'esercizio dell'eccezione allorché la condotta del debitore abbia ingenerato nel creditore un ragionevole affidamento circa la non necessità di agire tempestivamente, mostrandosi complessivamente incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto operante la prescrizione semestrale ex art. 438 cod. nav., nonostante il vettore, a seguito della denuncia del sinistro, avesse avviato e coltivato trattative risarcitorie e disposto accertamenti tecnici tramite propri ausiliari, per poi eccepire la prescrizione solo all'esito negativo delle stesse e all'instaurazione del giudizio).

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Navig. art. 438

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)