Sez. 4, Ordinanza n. 2 del 14/01/1966 Cc. (dep. 11/05/1966) Rv. 101390 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO AL PM - VISTO DEL PM - TRASMISSIONE DELLA SENTENZA AL PM PER IL VISTO - INEQUIVALENZA ALL'AVVISO DI DEPOSITO - LIMITI.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO AL PM - VISTO DEL PM - TRASMISSIONE DELLA SENTENZA AL PM PER IL VISTO - INEQUIVALENZA ALL'AVVISO DI DEPOSITO - LIMITI.*
La trasmissione della sentenza al PM, ai sensi dell'art 31 RD 28 maggio 1931, n 603, per il visto, non vale a sostituire l'avviso di deposito della sentenza stessa prescritto dall'art 151 cod proc pen in caso di impugnazione, a meno che non risulti dagli Atti in modo certo che la trasmissione sia avvenuta anche ai fini della impugnazione o in sostituzione della comunicazione dell'avviso. (fattispecie in tema di computo di termini per la presentazione dei motivi di impugnazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)