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Sez. L, Sentenza n. 22538 del 04/08/2025 (Rv. 676188-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA' SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI | Trattamento minimo complessivo di garanzia ex art. 3 c.c.n.l. per i dirigenti delle aziende industriali - Anzianità di servizio - Computo periodi di aspettativa sindacale ex art. 31 l. n. 300 del 1970 - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676188-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA' SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI

In tema di trattamento minimo complessivo di garanzia ex art. 3 c.c.n.l. per i dirigenti delle aziende industriali, ai fini dell'anzianità di servizio si computano i periodi di aspettativa sindacale ex art. 31 della l. n. 300 del 1970, in virtù del tenore letterale della menzionata norma contrattuale, la quale non collega il maturare dell'anzianità all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

Contr. Coll. 30/12/2014 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)