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Sez. 2, Sentenza n. 25348 del 14/05/2025 Ud. (dep. 09/07/2025) Rv. 288326-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - IN GENERE | Delitto di autoriciclaggio - Clausola di esclusione della punibilità - Operatività - Indicazione.
Stato
decisa il 2025-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288326-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - IN GENERE

In tema di autoriciclaggio, opera la clausola di esclusione della punibilità attualmente prevista dall'art. 648-ter.1, comma quinto, cod. pen. nel solo caso in cui l'agente utilizzi o goda in modo diretto dei beni provento del delitto presupposto, senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro delittuosa provenienza.

Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1, Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)