Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili
Testo in vigore al
Art. 9 Commissioni regionali sanitarie
1. Contro il giudizio della commissione sanitaria provinciale, l'interessato puo' presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, aia commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede; da un docente universitario di medicina o da un medico che svolga funzioni di primario preferibilmente residenti in un comune della regione, da un ispettore medico del lavoro o da altro medico designato dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro, da un medico specialista in discipline neuropsichiatriche e da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.
2. Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanita'.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa dei Ministeri della sanita' o dell'interno o del lavoro e della previdenza sociale.
4. La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal secondo e terzo comma del precedente articolo.
5. Le commissioni sanitarie regionali possono disporre gli accertamenti diagnostici, di cui ai precedenti articoli 7 e 8.
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DALLA L.26 MAGGIO 1975, N. 165
Art. 11 Presentazione delle domande
1. Per il conseguimento delle provvidenze previste dagli articoli 12, 13, 23 e 24 della presente legge gli interessati debbono produrre istanza in carta libera alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.
2. Nella domanda l'interessato, sotto la propria responsabilita', deve dichiarare l'ammontare delle pensioni, assegni e rendite eventualmente goduti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 12.
3. Ai fini del conseguimento delle provvidenze sanitarie la domanda deve essere prodotta all'autorita' competente in relazione all'articolo 3 della presente legge.
4. Alle domande deve essere allegato un certificato medico attestante la natura della infermita' invalidante.
Art. 12 Pensione di inabilita'
1. Ai mutilati ed invalidi civili di eta' superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilita' di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilita' con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilita'.
2. Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.
3. La pensione e' corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza.
4. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione e' ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.34
5. Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concessa una tredicesima mensilita' di lire 18.000, che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno.
Art. 13 Assegno mensile
1. Ai mutilati ed invalidi civili di eta' compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, e' concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di lire 12.000 per tredici mensilita', con le stesse condizioni e modalita' previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente.10
2. L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma puo' essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro adatti alle loro condizioni fisiche.166a
Art. 14 Norme per la concessione della pensione o dell'assegno
1. La concessione della pensione o dell'assegno mensile e' deliberata, previo accertamento delle condizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13, dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'attuazione della presente legge, due rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'Associazione stessa.
2. Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno e' deliberata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e successive modificazioni, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal presidente della regione. La nomina del due rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui al primo comma, viene effettuata dal commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige, su designazione dell'Associazione stessa.
3. Nella regione della Valle d'Aosta provvede il comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti della predetta Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominati dal presidente della Giunta regionale.
Art. 15 Ricorsi in materia di pensione e di assegno
1. Avverso la deliberazione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica l'interessato puo' presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualita' di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
3. La commissione e' nominata dal Ministro per l'interno e dura in carica 5 anni.
4. Oltre ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi i componenti e il segretario supplenti.
5. In caso di necessita', il Ministro per l'interno puo' procedere alla costituzione di piu' commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale dell'assistenza pubblica.
Art. 16 Rilascio di certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte
1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, il certificato relativo all'eventuale iscrizione dell'interessato nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e se si tratta di coniugato il certificato relativo alla eventuale iscrizione del coniuge nei ruoli dell'imposta complementare dei redditi.
Art. 17
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1988, N. 508
Art. 18 Scadenze delle rate
1. La pensione o l'assegno di assistenza e' pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.
2. Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilita' percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.
Art. 19 Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche
1. In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno dal mese successivo al compimento dell'eta' di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12 della presente legge, la differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione sociale e quello della pensione di inabilita', viene corrisposta, con onere a carico del Ministero dell'interno, con le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti.
3. L'INPS da' comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilita' della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell'assegno, salva l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma. L'INPS sara' tenuto a rimborsare agli ECA quanto anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
Art. 20 Modalita' di erogazione della pensione o dell'assegno
1. Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento della pensione o dell'assegno previsto dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.
2. Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, e successive modificazioni.
3. I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartibili tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai tesorieri dei singoli enti.
4. Il pagamento della pensione o dell'assegno ai beneficiari e' effettuato dagli enti comunali di assistenza con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.
Art. 21 Accertamenti sulla permanenza dei requisiti
1. Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all'articolo 14, puo' disporre accertamenti sulle condizioni economiche, di inabilita' e di incollocabilita' nei confronti dei beneficiari della pensione o dell'assegno deliberando, se del caso, la revoca della concessione.
2. Avverso il provvedimento di revoca, e' ammesso ricorso nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 15.
Art. 22 Tutela giurisdizionale
1. Contro i provvedimenti definitivi previsti dagli articoli 9 e 15 e' ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.
Art. 23 Addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale, lavoro protetto e provvedimenti per la vita di relazione
1. I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico sono ammessi a fruire delle provvidenze intese all'orientamento, all'addestramento, alla qualificazione e riqualificazione professionale a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che vi provvede con le disponibilita' di una gestione speciale istituita in seno al fondo di cui agli articoli 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina, secondo le richieste e su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, la percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.
3. I mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano loro di frequentare i corsi normali di addestramento sono avviati ai corsi all'uopo promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della sanita'.
4. L'idoneita' dei minorati affetti da irregolarita' psichiche, di cui all'articolo 2, alla frequenza dei corsi, previsti dal comma precedente, deve essere accertata dalle commissioni provinciali sanitarie istituite ai sensi dello articolo 7 della presente legge.
5. L'autorizzazione dei corsi e dei centri puo' essere concessa, previo riconoscimento di particolare competenza nel settore della riabilitazione, ad enti ed istituzioni pubbliche e private. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale potra' inoltre promuovere iniziative o autorizzare spese attinenti al ripristino, all'acquisto e al rinnovo di particolari attrezzature didattiche, nonche' all'istituzione di centri sperimentali e di appositi centri di formazione professionale.
Art. 24 Indennita' di frequenza ai corsi
1. I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2 della presente legge, che frequentino regolarmente i corsi di addestramento professionale istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, hanno diritto per ogni giorno di effettiva presenza ad un assegno di lire 600, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purche' siano a carico dei suddetti lavoratori.
2. L'assegno giornaliero spetta anche a coloro i quali percepiscono l'indennita' di disoccupazione o il trattamento speciale di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.
Art. 25 Sistemi di lavoro protetto
1. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanita', promuove le iniziative e i provvedimenti necessari per dare attuazione a sistemi di lavoro protetto per speciali categorie di invalidi.
2. Ai fini indicati nel precedente comma, le amministrazioni competenti possono avvalersi di enti ed istituzioni particolarmente qualificati, nonche' dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.
Art. 26 Congedo per cure
1. Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacita' lavorativa inferiore ai due terzi, puo' essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale.
Art. 27 Barriere architettoniche e trasporti pubblici
1. Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformita' alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o gia' costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico puo' essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovra' essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficolta' di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.
2. Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 28 Provvedimenti per la frequenza scolastica
1. Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:
a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o
dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il
superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi piu' gravi.
2. COMMA ABROGATO DALLA L.5 FEBBRAIO 1992, N. 104
COMMA ABROGATO DALLA L.5 FEBBRAIO 1992, N. 104
Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.
Art. 29 Organizzazione scolastica nei centri di degenza e di recupero
1. Esclusivamente quando sia accertata l'impossibilita' di far frequentare ai minorati la scuola pubblica, dell'obbligo, il Ministro per la pubblica istruzione, per la scuola media, o il provveditore agli studi, per l'istruzione elementare, d'intesa con gli enti ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero della sanita' o del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi normali quali sezione staccate della scuola statale.
2. L'insegnante dovra' attuare lo svolgimento dei programmi normali e l'aggiornamento degli allievi sul programma scolastico non svolto.
3. Per gli adulti saranno istituiti corsi di scuola popolare per l'eliminazione di ogni caso di analfabetismo primario e di ritorno, nonche' per il compimento della istruzione obbligatoria.
4. Le sezioni staccate dei centri di riabilitazione per i minori possono essere aperte anche agli alunni non minorati.