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Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006

Testo in vigore al

Art. 12 Relazioni

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del presente regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica.

2. La relazione annuale contiene inoltre informazioni relative a quanto segue:

  1. a) epizoozie o organismi nocivi ai vegetali di cui all'articolo 26;

  2. b) informazioni meteorologiche sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si sono verificate le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui all'articolo 25 o le calamità naturali nel settore agricolo di cui all'articolo 30.

Art. 13 Controllo

Gli Stati membri conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

Capo III. Categorie di aiuti

Sezione 1. Aiuti a favore delle PMI attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli o nella commercializzazione di prodotti agricoli

Art. 14 Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende

agricole connessi alla produzione agricola primaria 1.

Gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 14 del presente articolo e al capo I. 2.

L'investimento può essere realizzato da uno o più beneficiari o riguardare un attivo materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari. 3.

Gli investimenti soddisfano almeno uno dei seguenti obiettivi: a)

miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione; b)

miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE; c)

realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico; d)

adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi; e)

ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

4.

L'investimento può essere connesso alla produzione, a livello dell'azienda, di biocarburanti o di energia da fonti rinnovabili, a condizione che la produzione non superi il consumo medio annuo di carburanti o di energia dell'azienda stessa.

Qualora sia realizzato un investimento per la produzione di biocarburanti, la capacità produttiva delle apparecchiature di produzione non supera il consumo medio annuo di carburante per il trasporto dell'azienda agricola e il biocarburante prodotto non è venduto sul mercato.

Qualora nelle aziende agricole sia realizzato un investimento per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione soddisfano unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola. La vendita di energia elettrica alla rete è consentita purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. Se l'investimento è realizzato da più beneficiari allo scopo di soddisfare i propri fabbisogni di biocarburanti o di energia, il consumo medio annuo è cumulato all'importo equivalente al consumo medio annuo di tutti i beneficiari.

Gli investimenti in infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano o producono energia rispettano le norme minime per l'efficienza energetica, ove tali norme esistano a livello nazionale.

Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di elettricità a partire dalla biomassa non sono ammissibili agli aiuti, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, determinata dagli Stati membri.

Gli Stati membri stabiliscono soglie per le percentuali massime di cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose utilizzati per la produzione di bioenergia, compresi i biocarburanti, per i diversi tipi di impianti. Gli aiuti ai progetti di investimento nel campo della bioenergia sono limitati alla bioenergia che soddisfa i criteri di sostenibilità applicabili stabiliti dalla normativa dell'Unione, compreso anche l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE.

5. Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

6. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

  1. a) i costi per la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;

  2. b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

  3. c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

  4. d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

  5. e) spese per investimenti non produttivi legati agli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettera d);

  6. f) in materia di irrigazione, i costi per gli investimenti che soddisfano le condizioni seguenti:

    1. i) un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio33, deve essere stato precedentemente notificato alla Commissione per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'investimento può incidere sull'ambiente. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 di detta direttiva e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere state precedentemente specificate nel relativo programma di misure. Contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno devono essere già presenti o venire installati nel quadro dell'investimento;

    2. ii) l'investimento deve consentire di ridurre il consumo di acqua di almeno il 25 %.

    Per quanto riguarda la lettera f), non sono tuttavia ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo gli investimenti che riguardano corpi idrici superficiali o sotterranei il cui stato risulta inferiore a buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua e gli investimenti che portano a un incremento netto della superficie irrigata che incide su un determinato corpo idrico superficiale o sotterraneo; Le condizioni di cui alla lettera f), punti i) e ii), si applicano a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;

  7. g) nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro;

  8. h) nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, sono ammissibili i costi relativi a interventi preventivi specifici.

7.

I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b) connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.

8. Dal 1o gennaio 2017, in materia di irrigazione gli aiuti sono versati solo dagli Stati membri che assicurano, per quanto riguarda il distretto del bacino idrografico in cui avviene l'investimento, un contributo dei diversi utilizzi dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto, ove opportuno, delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate.

9. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:

  1. a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;

  2. b) impianto di piante annuali;

  3. c) lavori di drenaggio;

  4. d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento;

  5. e) acquisto di animali, ad eccezione degli aiuti concessi per investimenti ai sensi del paragrafo 3, lettera e).

10. Gli aiuti non sono limitati a prodotti agricoli specifici e devono pertanto essere disponibili per tutti i settori della produzione agricola primaria o per l'intero settore della produzione vegetale o l'intero settore della produzione animale. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di escludere taluni prodotti dagli aiuti per motivi di sovraccapacità del mercato interno o di mancanza di sbocchi di mercato.

11. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

12. L'intensità di aiuto è limitata al:

  1. a) 75 % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

  2. b) 75 % dell'importo dei costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo;

  3. c) 50 % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;

  4. d) 40 % dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.

13. Le aliquote di cui al paragrafo 12 possono essere maggiorate di 20 punti percentuali, purché l'intensità massima dell'aiuto non superi il 90 % per:

  1. a) i giovani agricoltori o gli agricoltori già insediati nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto;

  2. b) investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita, e progetti integrati che comprendono più misure previste nel regolamento (UE) n. 1305/2013, comprese quelle relative alla fusione di organizzazioni di produttori;

  3. c) investimenti in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici;

  4. d) interventi sovvenzionati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione (PEI), come ad esempio un investimento in una nuova stalla che consente di sperimentare un nuovo metodo di stabulazione degli animali, messo a punto nell'ambito di un gruppo operativo composto da agricoltori, scienziati e organizzazioni non governative che operano per il benessere degli animali;

  5. e) investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o il benessere degli animali, come previsto al paragrafo 3, lettera b); in questo caso l'aliquota maggiorata di cui al presente paragrafo si applica solo ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell'Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione.

14.

Nel caso di investimenti non produttivi di cui al paragrafo 3, lettera d), e di investimenti per il ripristino del potenziale produttivo di cui al paragrafo 3, lettera e), l'intensità massima di aiuto è pari al 100 %.

Per gli investimenti relativi alle misure preventive di cui al paragrafo 3, lettera e), l'intensità massima di aiuto è pari all'80 %. Può essere tuttavia aumentata fino al 100 % se l'investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari.

Art. 15 Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli

Gli aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, se soddisfano le condizioni di cui al capo I e sono concessi esclusivamente a copertura dei costi legali e amministrativi, compresi quelli per la realizzazione di indagini, fino al 100 % dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 16 Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali

1. Gli aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e al capo I.

2.

La rilocalizzazione del fabbricato aziendale è effettuata nell'interesse pubblico.

L'interesse pubblico addotto per giustificare la concessione di aiuti ai sensi del presente articolo è specificato nelle pertinenti disposizioni dello Stato membro interessato.

3. Se la rilocalizzazione di un fabbricato aziendale consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti, l'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi effettivamente sostenuti per tali attività.

4.

Se, in aggiunta allo smantellamento, alla rimozione e alla ricostruzione delle strutture esistenti, di cui al paragrafo 3, la rilocalizzazione comporta un ammodernamento di tali strutture o un aumento della capacità di produzione, con riguardo ai costi relativi a tale ammodernamento di strutture o a tale aumento della capacità di produzione si applicano le intensità di aiuto agli investimenti di cui all'articolo 14, paragrafi 12 e 13.

Ai fini del presente paragrafo, la semplice sostituzione di un fabbricato o di strutture esistenti con un fabbricato o strutture nuovi che non comporta una modifica sostanziale della produzione o della tecnologia utilizzata non si considera connessa a un ammodernamento.

5. L'intensità massima di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili se la rilocalizzazione interessa attività situate nelle vicinanze di centri rurali ed è intesa a migliorare la qualità di vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

Art. 17 Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli

1. Gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli e alla commercializzazione di prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo e al capo I.

2. L'investimento riguarda la trasformazione di prodotti agricoli o la commercializzazione di prodotti agricoli.

3. Gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all'aiuto ai sensi del presente articolo.

4. Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

5. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

  1. a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;

  2. b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

  3. c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

  4. d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

6.

I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.

7. Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore.

8. Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

9. L'intensità di aiuto non supera il:

  1. a) 75 % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

  2. b) 75 % dell'importo dei costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo;

  3. c) 50 % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;

  4. d) 40 % dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.

10. Le aliquote di cui al paragrafo 9 possono essere maggiorate di 20 punti percentuali, purché l'intensità massima di aiuto non superi il 90 % per operazioni:

  1. a) collegate a una fusione di organizzazioni di produttori; o

  2. b) sovvenzionate nell'ambito del PEI.

Art. 18 Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

1. Gli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e gli aiuti all'avviamento per lo sviluppo delle piccole aziende agricole sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I.

2.

Gli aiuti sono concessi ai giovani agricoltori, definiti all'articolo 2, paragrafo 34, del presente regolamento, o alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri.

La definizione di piccole aziende agricole da parte degli Stati membri è quella inclusa e approvata dalla Commissione nei rispettivi programmi di sviluppo rurale.

Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per l'accesso agli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e allo sviluppo delle piccole aziende agricole in termini di potenziale produttivo dell'azienda agricola, misurato in produzione standard, come definita all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione34, o secondo un criterio equivalente. La soglia inferiore di accesso agli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori è più elevata della soglia superiore di accesso agli aiuti per lo sviluppo delle piccole aziende agricole.

Gli aiuti sono limitati alle microimprese e alle piccole imprese.

3. Se gli aiuti sono concessi a un giovane agricoltore che crea una società nella forma di una persona giuridica, il giovane agricoltore esercita un controllo effettivo e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, comprese persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e a lungo termine, da solo o insieme ad altre persone. Se una persona giuridica è controllata, esclusivamente o congiuntamente, da un'altra persona giuridica, tali requisiti si applicano a tutte le persone fisiche che esercitano un controllo su un'altra persona giuridica.

4.

Gli aiuti sono subordinati alla presentazione di un piano aziendale all'autorità competente dello Stato membro interessato, la cui attuazione inizia entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.

Il piano aziendale descrive almeno quanto segue:

  1. a) nel caso di aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori:

    1. i) la situazione iniziale dell'azienda agricola;

    2. ii) le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola;

    3. iii) i dettagli delle azioni, comprese quelle relative alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, necessarie per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola, quali investimenti, formazione, consulenza;

  2. b) nel caso di aiuti all'avviamento per lo sviluppo delle piccole aziende agricole:

    1. i) la situazione iniziale dell'azienda agricola;

    2. ii) i dettagli delle azioni, comprese quelle relative alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, che potrebbero favorire il conseguimento della redditività, quali investimenti, formazione, cooperazione.

5. Nel caso dei giovani agricoltori il piano aziendale di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo prevede che il beneficiario debba rientrare nella definizione di agricoltore in attività di cui all'articolo 2, paragrafo 42, entro 18 mesi dalla data dell'insediamento. Tuttavia, qualora il beneficiario non disponga di sufficienti capacità e competenze professionali per rientrare nella suddetta definizione, è ammissibile agli aiuti a condizione che si impegni ad acquisire tali capacità e competenze professionali entro 36 mesi dalla data di adozione della decisione di concessione degli aiuti. Tale impegno deve essere incluso nel piano aziendale.

6.

Gli aiuti sono versati in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni.

Per i giovani agricoltori, l'ultima rata degli aiuti degli aiuti è subordinata alla corretta attuazione del piano aziendale di cui al paragrafo 4, lettera a).

7.

L'importo dell'aiuto per giovane agricoltore deve essere basato sulla situazione socioeconomica dello Stato membro interessato ed è limitato a 70000 EUR.

L'importo dell'aiuto per piccola azienda agricola è limitato a 15000 EUR.

Art. 19 Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo

1. Gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.

2. Sono ammissibili agli aiuti solo le associazioni o le organizzazioni di produttori che sono state ufficialmente riconosciute dall'autorità competente dello Stato membro interessato sulla base della presentazione di un piano aziendale.

3. Gli aiuti vengono concessi a condizione che, entro cinque anni dalla data del riconoscimento ufficiale dell'associazione o dell'organizzazione di produttori, lo Stato membro interessato verifichi che gli obiettivi del piano aziendale di cui al paragrafo 2 siano stati realizzati.

4. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate conclusi nell'ambito dell'associazione o dell'organizzazione di produttori sono conformi alle disposizioni in materia di concorrenza che si applicano in virtù degli articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

5. Gli aiuti non sono concessi:

  1. a) alle organizzazioni di produzione, enti od organismi, come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori;

  2. b) ad associazioni agricole che svolgono funzioni quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato;

  3. c) ai gruppi, alle organizzazioni o alle associazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con l'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), paragrafo 3 e l'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

6.

Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: il canone di affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzature per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese per il personale amministrativo, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi.

In caso di acquisto dei locali, i costi ammissibili sono limitati ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato.

7.

Gli aiuti sono concessi sotto forma di aiuti forfettari erogati in rate annuali per i primi cinque anni a decorrere dalla data di riconoscimento ufficiale dell'associazione o dell'organizzazione di produttori sulla base del piano aziendale di cui al paragrafo 2.

Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

Gli aiuti sono decrescenti.

8. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

9. L'importo dell'aiuto è limitato a 500000 EUR.

Art. 20 Aiuti per l'adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità

1. Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, le seguenti categorie di aiuti destinati ai produttori di prodotti agricoli:

  1. a) aiuti per l'adesione ai regimi di qualità qualora ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I;

  2. b) aiuti per i costi delle misure obbligatorie di controllo relative ai regimi di qualità condotte ai sensi della legislazione unionale o nazionale da o per conto dell'autorità competente, qualora ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8 del presente articolo e al capo I;

  3. c) aiuti a copertura dei costi per attività di ricerche di mercato, per l'ideazione e la progettazione di un prodotto e per la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità, se soddisfano le condizioni stabilite ai paragrafi 2, 6, 7 e 8 del presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono concessi nell'ambito dei seguenti regimi di qualità:

  1. a) regimi di qualità istituiti ai sensi dei seguenti regolamenti e disposizioni:

    1. i) parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore vitivinicolo;

    2. ii) regolamento (UE) n. 1151/2012;

    3. iii) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio35;

    4. iv) regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio36;

    5. v) regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio37;

  2. b) regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

    1. i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono:

      caratteristiche specifiche del prodotto, oppure

      particolari metodi di produzione, oppure

      una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

    2. ii) i regimi di qualità devono essere accessibili a tutti i produttori;

    3. iii) i regimi di qualità devono prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

    4. iv) i regimi di qualità devono essere trasparenti e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;

  3. c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione ”Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari”38.

3. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono concessi ai produttori di prodotti agricoli a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità.

4. Non possono essere concessi aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), a copertura dei costi dei controlli effettuati dai beneficiari stessi, o qualora la legislazione dell'Unione preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri.

5. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono concessi per un periodo massimo di cinque anni e sono limitati a 3000 EUR per beneficiario e per anno.

6. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

7.

Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono versati all'organismo responsabile delle misure di controllo, al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore del servizio di consulenza.

8. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), non superano il 100 % dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 21 Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione

1. Gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.

2.

Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative e ad azioni di informazione.

Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nonché le visite di aziende agricole.

Gli aiuti destinati ad attività dimostrative possono finanziare i costi di investimento attinenti.

3. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

  1. a) spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), attività dimostrative e azioni di informazione;

  2. b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.

  3. c) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti;

  4. d) nel caso di progetti dimostrativi in relazione agli investimenti:

    1. i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;

    2. ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

    3. iii) spese generali collegate alle spese di cui ai punti i) e iii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);

    4. iv) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

4.

I costi di cui al paragrafo 3, lettera d), sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo.

Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

5.

Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c), sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.

6.

Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

Le attività di cui al paragrafo 2 possono essere prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione.

7.

Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Qualora le attività di cui al paragrafo 2 siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso alle attività.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate di cui al paragrafo 2.

8.

L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

Nel caso dei progetti dimostrativi di cui al paragrafo 3, lettera d), l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100000 EUR nell'arco di tre esercizi fiscali.

Art. 22 Aiuti per servizi di consulenza

1. Gli aiuti per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.

2. Il sostegno è inteso ad aiutare le aziende agricole attive nella produzione primaria e i giovani agricoltori a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento.

3. La consulenza è in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e verte su almeno uno dei seguenti elementi:

  1. a) gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

  2. b) se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;

  3. c) misure volte alla modernizzazione, al rafforzamento della competitività, all'integrazione settoriale, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità;

  4. d) i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

  5. e) i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio39, in particolare la conformità ai principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio40;

  6. f) se del caso, le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;

  7. g) la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta, comprese le consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica.

4. La consulenza può comprendere anche questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 3 del presente articolo concernenti la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la biodiversità e la protezione delle risorse idriche in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, o questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, inclusi gli aspetti relativi alla competitività. Può rientrarvi anche la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.

5. Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza.

6.

Gli organismi selezionati per prestare i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

I servizi di consulenza possono essere prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione.

Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

7.

Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Qualora i servizi di consulenza siano prestati da associazioni od organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi del servizio di consulenza prestato.

8. L'importo dell'aiuto è limitato a 1500 EUR per consulenza.

Art. 23 Aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola

1. Gli aiuti per i servizi di sostituzione nell'azienda agricola sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti finanziano i costi effettivi inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di una persona fisica che è un coadiuvante familiare o di un suo collaboratore durante la loro assenza in caso di malattia, compresa la malattia dei figli, periodi di ferie, congedo di maternità e congedo parentale oppure in caso di decesso.

3. La durata totale della sostituzione è limitata a tre mesi l'anno per beneficiario, tranne per la sostituzione in caso di congedo di maternità e congedo parentale che è limitata a sei mesi in ciascun caso.

4.

Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

Gli aiuti sono erogati al prestatore dei servizi di sostituzione nell'azienda agricola.

I servizi di sostituzione nell'azienda agricola possono essere prestati da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione. In tal caso, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

5. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi effettivi sostenuti.

Art. 24 Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli

1. Gli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti finanziano i seguenti costi:

  1. a) l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;

  2. b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli.

3.

Le pubblicazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), non fanno riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari.

L'unica eccezione è un riferimento all'origine di prodotti agricoli coperti da:

  1. a) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall'Unione;

  2. b) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.

4. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre di cui al paragrafo 2, lettera a):

  1. a) spese di iscrizione;

  2. b) spese di viaggio e spese per il trasporto di animali;

  3. c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;

  4. d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;

  5. e) premi simbolici fino a un valore di 1000 EUR per premio e per vincitore.

5. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili delle pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico sui prodotti agricoli di cui al paragrafo 2, lettera b):

  1. a) le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;

  2. b) spese di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su:

    1. i) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e paesi terzi;

    2. ii) prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti.

6.

Gli aiuti sono concessi:

  1. a) in natura o

  2. b) sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.

Se sono erogati in natura, gli aiuti non prevedono pagamenti diretti ai beneficiari ma sono versati ai prestatori delle azioni promozionali.

Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione.

Gli aiuti destinati ai premi simbolici di cui al paragrafo 4, lettera e), sono versati al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna.

7.

Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Se l'azione promozionale è prestata da associazioni e organizzazioni di produttori, la partecipazione all'attività stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali.

8. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

Art. 25 Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali

1. Gli aiuti per compensare le PMI attive nella produzione agricola primaria per i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono subordinati alle seguenti condizioni:

  1. a) le autorità competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale dell'evento; nonché

  2. b) esiste un nesso causale diretto tra l'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

3.

Gli aiuti sono versati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.

Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.

4.

I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data.

5.

I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione.

I danni includono quanto segue:

  1. a) le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione di cui al paragrafo 6;

  2. b) i danni materiali di cui al paragrafo 7.

6.

La perdita di reddito è calcolata sottraendo:

  1. a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o in ciascun anno successivo interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal

  2. b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

La riduzione può essere calcolata a livello annuo di produzione dell'azienda agricola o a livello delle colture o del bestiame.

Tale importo può essere maggiorato dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Da tale importo sono detratti i costi non sostenuti a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola del beneficiario, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva del beneficiario nell'anno in questione.

7.

I danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Se la riduzione di reddito del beneficiario di cui al paragrafo 6 è calcolata sulla base del livello delle colture o del bestiame, occorre tenere conto solo dei danni materiali relativi a dette colture o bestiame.

8. Il calcolo dei danni subiti a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale è effettuato a livello dei singoli beneficiari.

9. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono ridotti del 50 %, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.

10.

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati all'80 % dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90 % nelle zone soggette a vincoli naturali.