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Sez. 5 - , Ordinanza n. 23076 del 17/09/2019 (Rv. 655074 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Impugnazione estratto di ruolo - Ammissibilità - Limiti - Rispetto del termine ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655074-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

Il ricorso contro l'estratto di ruolo deve essere proposto nel rispetto del termine generale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dalla conoscenza di tale atto, non assumendo rilevanza, in senso contrario, la facoltatività della relativa impugnazione, attesa la possibilità per il contribuente di ricorrere anche avverso il primo atto impositivo o della riscossione "tipico" successivamente notificatogli.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)