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Sez. L, Sentenza n. 1023 del 04/02/1997 (Rv. 502169 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Interessi legali - Regime introdotto dall'art. 22 della legge n. 724 del 1994 - Applicabilità ai crediti di lavoro - Decorrenza - Disciplina degli interessi legali e della rivalutazione monetaria relativa ai crediti previdenziali ed assistenziali - Decorrenza - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502169-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

L'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, nel prevedere l'applicabilità dell'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 ai crediti di lavoro per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, non crea una ingiustificata disparità di trattamento dei crediti di lavoro rispetto al regime dei crediti previdenziali ed assistenziali previsto dall'art. 16 sopra citato - applicabile a questi ultimi relativamente alle prestazioni maturate dopo l'entrata in vigore della norma suddetta, essendo esclusa la sua applicabilità ai ratei delle prestazioni previdenziali maturati prima della suddetta data - ma costituisce espressione della volontà del legislatore di riportare ad unico trattamento, per quanto concerne il regolamento degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria, sia i crediti da lavoro sia quelli concernenti prestazioni previdenziali ed assistenziali, fermo restando che la scelta dei tempi tecnici per uniformare tale trattamento nell'ambito delle suddette tipologie di crediti rientra nella discrezionalità del legislatore per cui non è configurabile alcuna violazione del principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 Cost., ove si consideri la complessità della materia e la necessità per il legislatore di tener conto delle specifiche caratteristiche dei crediti da uniformare in ordine al regime degli effetti del ritardo nel pagamento.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)