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Sez. 1, Sentenza n. 3768 del 27/07/1978 (Rv. 393300 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - SENTENZA ESECUTIVA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA CERTA SOMMA - RICHIESTA DI COMPENSARE PARZIALMENTE DETTA SOMMA CON UN MINOR CREDITO - ACQUIESCENZA TACITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393300-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - SENTENZA ESECUTIVA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA CERTA SOMMA - RICHIESTA DI COMPENSARE PARZIALMENTE DETTA SOMMA CON UN MINOR CREDITO - ACQUIESCENZA TACITA - ESCLUSIONE.*

L'acquiescenza tacita alla sentenza, che, ai sensi dell'art 329 cod proc civ, produce l'improponibilita dell'impugnazione, non e ravvisabile quando colui che e stato condannato al pagamento di una certa somma con sentenza esecutiva chieda al giudice di compensare parzialmente essa somma con un suo minor credito, poiche la richiesta ha la sola finalita di ridurre la somma dovuta e non anche quella di astenersi dall'impugnazione. (V 1330/77, mass n 385039).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)