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Sez. 4 - , Sentenza n. 14194 del 18/03/2021 Ud. (dep. 15/04/2021) Rv. 281016 - 02

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Condanna in primo grado – Assoluzione in grado di appello - Obbligo di motivazione - Limiti.
Stato
decisa il 2021-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281016-02

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di appello, in caso di diversa valutazione del materiale probatorio in primo grado ritenuto idoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, per la riforma della sentenza non occorre che la motivazione esprima una forza persuasiva superiore, ma è sufficiente che la diversa valutazione sia dotata di pari o addirittura minore plausibilità di quella operata dal primo giudice, perché l'assoluzione a differenza della condanna non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)