Sez. T, Ordinanza n. 33481 del 19/12/2024 (Rv. 673292-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA | Contratto abusivo - Presupposti - Incoerenza tra l'interesse perseguito dalle parti e l'effetto tipico - Sindacato dell’amministrazione finanziaria - Limiti - Fattispecie in tema di leasing nautico.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA
In materia di IVA, l'opzione per uno schema contrattuale fiscalmente più conveniente non è, di per sé, sufficiente ad integrare una condotta elusiva, poiché le parti, nell'alternativa tra una figura e l'altra, sono libere di prediligere quella che, meglio soddisfacendo le loro esigenze, realizza al contempo un maggior risparmio d'imposta, competendo all'amministrazione finanziaria la sola verifica della rispondenza, ai fini fiscali, tra il concreto assetto di interessi perseguito e l'effetto caratteristico dello schema contrattuale prescelto, onde evitare che questo sia distorto allo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, che, ritenendo sproporzionato l'importo dell'anticipo, comprensivo del cd. maxicanone, rispetto al valore dell'imbarcazione, aveva riqualificato il contratto di leasing nautico come una ordinaria cessione di beni).
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)