diritto.io

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006

Testo in vigore al

Titolo II. Principi generali

Art. 5 Principi generali

1. Gli Stati membri controllano le attività esercitate nel quadro della politica comune della pesca da ogni persona fisica o giuridica sul loro territorio e nelle acque sotto la loro sovranità o giurisdizione, in particolare le attività di pesca, i trasbordi, i trasferimenti di pesce nelle gabbie o in impianti di acquacoltura inclusi gli impianti di ingrasso, lo sbarco, l’importazione, il trasporto, la trasformazione, la commercializzazione e il magazzinaggio di prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

2. Gli Stati membri controllano inoltre l’accesso alle acque e alle risorse e le attività esercitate al di fuori delle acque dell'Unione da pescherecci dell'Unione battenti la propria bandiera e, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, dai propri cittadini.

3. Gli Stati membri adottano misure adeguate, mettono a disposizione le risorse finanziarie, umane e tecniche e creano le strutture tecnico-amministrative necessarie per assicurare il controllo, l’ispezione e l’esecuzione delle attività esercitate nell’ambito della politica comune della pesca. Essi mettono a disposizione delle proprie autorità competenti e dei propri funzionari tutti i mezzi adeguati ai fini dello svolgimento delle relative mansioni.

4. Ogni Stato membro provvede affinché il controllo, l’ispezione e l’esecuzione delle norme siano effettuati in maniera non discriminatoria per quanto concerne settori, pescherecci o persone e sulla base della gestione dei rischi.

5. In ogni Stato membro vi è un’unica autorità competente che coordina le attività di controllo di tutte le autorità di controllo nazionali. Tale autorità è inoltre incaricata di coordinare la raccolta, il trattamento e la certificazione dei dati sulle attività di pesca e notifica questi dati alla Commissione, all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio23, agli altri Stati membri e, se necessario, ai paesi terzi, con cui collabora ed a cui assicura che siano trasmesse le informazioni.

6. Conformemente alla procedura di cui all’articolo 103, il pagamento dei contributi del Fondo europeo della pesca previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 e dei contributi finanziari dell'Unione a favore delle misure di cui all’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 è subordinato al rispetto, da parte degli Stati membri, dell’obbligo di garantire l’osservanza e l’esecuzione delle norme della politica comune della pesca connesse alle misure finanziate o aventi un impatto sull’efficacia delle medesime, nonché dell’obbligo di creare e mantenere a tal fine un regime efficace di controllo, ispezione ed esecuzione.

7. In funzione delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri garantiscono il rispetto degli obiettivi del presente regolamento nell’ambito della gestione e del controllo dell’assistenza finanziaria dell'Unione.

Titolo III. Condizioni generali di accesso alle acque e alle risorse

Art. 6 Licenza di pesca

1. Un peschereccio dell'Unione può essere utilizzato per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi solo se detiene una licenza di pesca in corso di validità.

2. Lo Stato membro di bandiera assicura che le informazioni contenute nella licenza di pesca siano corrette e coerenti con quelle contenute nel registro della flotta peschereccia comunitaria di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

3. Lo Stato membro di bandiera sospende temporaneamente la licenza di pesca di un peschereccio soggetto a un fermo temporaneo deciso da tale Stato membro o la cui autorizzazione di pesca è stata sospesa conformemente all’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

4. Lo Stato membro di bandiera ritira in via definitiva la licenza di pesca di un peschereccio oggetto di una misura di adattamento della capacità prevista all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002 o la cui autorizzazione di pesca è stata ritirata conformemente all’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

5. Lo Stato membro di bandiera rilascia, gestisce e ritira la licenza di pesca nel rispetto delle modalità di applicazione adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Art. 7 Autorizzazione di pesca

1. Un peschereccio dell'Unione che opera nelle acque dell'Unione è autorizzato a svolgere attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in un’autorizzazione di pesca in corso di validità quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano:

  1. a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca;

  2. b) in un piano pluriennale;

  3. c) in una zona di restrizione della pesca;

  4. d) nella pesca a fini scientifici;

  5. e) in altri casi previsti dalla normativa dell'Unione.

2. Lo Stato membro che disponga di un regime nazionale specifico di autorizzazione della pesca comunica su richiesta alla Commissione una sintesi delle informazioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate con i relativi dati aggregati sullo sforzo di pesca.

3. Lo Stato membro di bandiera, qualora abbia adottato disposizioni nazionali sotto forma di un regime nazionale di autorizzazione della pesca per l’attribuzione alle singole navi delle possibilità di pesca di cui dispone, comunica su richiesta alla Commissione le informazioni riguardanti i pescherecci autorizzati ad esercitare l’attività di pesca per un determinato tipo di pesca, in particolare il numero di identificazione esterno, il nome dei pescherecci interessati e le possibilità di pesca individuali attribuite loro.

4. L’autorizzazione di pesca non viene rilasciata se il peschereccio in questione non è in possesso di una licenza di pesca ottenuta conformemente all’articolo 6 o se la sua licenza di pesca è stata sospesa o ritirata. L’autorizzazione di pesca è automaticamente ritirata quando la licenza di pesca attribuita al peschereccio è stata ritirata in via definitiva. Essa è sospesa quando la licenza di pesca è stata sospesa in via temporanea.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Art. 8 Marcatura degli attrezzi da pesca

1. Il comandante di un peschereccio rispetta le condizioni e le restrizioni relative alla marcatura e all’identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi.

2. Le modalità di applicazione relative alla marcatura e all’identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Art. 9 Sistema di controllo dei pescherecci

1. Gli Stati membri utilizzano un sistema di controllo dei pescherecci via satellite al fine di sorvegliare efficacemente le attività di pesca esercitate dai pescherecci battenti la loro bandiera ovunque si trovino, nonché le attività di pesca esercitate nelle acque degli Stati membri.

2. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, un peschereccio di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ha installato a bordo un dispositivo pienamente funzionante che consenta la localizzazione e identificazione automatiche del peschereccio da parte del sistema di controllo dei pescherecci grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla sua posizione. Tale dispositivo consente inoltre il rilevamento del peschereccio da parte del centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera. Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 15 metri, il presente articolo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

3. Quando un peschereccio si trova nelle acque di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera mette a disposizione i dati del sistema di controllo dei pescherecci relativi al peschereccio in questione mediante una trasmissione automatica al centro di controllo della pesca degli Stati membri costieri. Su richiesta, i dati del sistema di controllo dei pescherecci sono inoltre messi a disposizione dello Stato membro nei porti del quale un peschereccio potrebbe sbarcare le proprie catture o nelle acque del quale è probabile che il peschereccio prosegua le proprie attività di pesca.

4. Se un peschereccio dell'Unione opera nelle acque di un paese terzo o in zone d’alto mare in cui le risorse alieutiche sono gestite da un’organizzazione internazionale e se l’accordo concluso con tale paese terzo o le norme applicabili di tale organizzazione dispongono in tal senso, i dati suddetti vengono messi altresì a disposizione del paese o dell’organizzazione in questione.

5. Gli Stati membri possono esentare i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dall’obbligo di dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci se:

  1. a) operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o

  2. b) non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

6. I pescherecci di paesi terzi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e le navi ausiliarie di paesi terzi impegnate in attività accessorie alla pesca operanti nelle acque dell'Unione hanno installato a bordo un dispositivo pienamente funzionante che ne consenta la localizzazione e l’identificazione automatica da parte del sistema di controllo dei pescherecci grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla loro posizione, effettuata secondo le stesse modalità seguite dai pescherecci dell'Unione.

7. Gli Stati membri creano e gestiscono centri di controllo della pesca, la cui funzione è di sorvegliare le attività di pesca e lo sforzo di pesca. Il centro di controllo della pesca di un determinato Stato membro sorveglia i pescherecci battenti la bandiera di tale Stato membro, indipendentemente dalle acque nelle quali essi operano o dal porto nel quale si trovano, nonché i pescherecci dell'Unione battenti la bandiera di altri Stati membri e quelli dei paesi terzi cui si applica un sistema di controllo dei pescherecci operanti nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in questione.

8. Ciascuno Stato membro di bandiera designa le autorità competenti responsabili del centro di controllo della pesca e adotta i provvedimenti necessari per garantire che il proprio centro disponga del personale adeguato, nonché degli impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire l’elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati. Gli Stati membri attuano le procedure di back-up e di ripristino necessarie in caso di guasto del sistema. Più Stati membri possono gestire un centro di controllo della pesca comune.

9. Gli Stati membri possono obbligare o autorizzare i pescherecci battenti la loro bandiera a dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci.

10. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Art. 10 Sistema di identificazione automatica

1. A norma dell’allegato II, parte I, punto 3, della direttiva 2002/59/CE, i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri installano un sistema di identificazione automatica di cui assicurano il corretto funzionamento e che rispetta le norme di rendimento stabilite dall’Organizzazione marittima internazionale conformemente al capitolo V, regola 19, sezione 2.4.5, della convenzione SOLAS del 1974.

2. Il paragrafo 1 si applica:

  1. a) a decorrere dal 31 maggio 2014 per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri e inferiore a 18 metri;

  2. b) a decorrere dal 31 maggio 2013 per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri;

  3. c) a decorrere dal 31 maggio 2012 per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri e inferiore a 45 metri.

3. Gli Stati membri possono utilizzare i dati del sistema di identificazione automatica, ove disponibili, ai fini della verifica incrociata con altri dati disponibili conformemente agli articoli 109 e 110. A tal fine gli Stati membri provvedono affinché i dati del sistema di identificazione automatica per i pescherecci battenti la loro bandiera siano messi a disposizione delle loro autorità nazionali responsabili del controllo della pesca.

Art. 11 Sistema di rilevamento delle navi

Se agli Stati membri risulta che vi è un chiaro beneficio in termini di costi nell’uso dei tradizionali mezzi di controllo per la rilevazione di pescherecci, essi utilizzano un sistema di rilevamento delle navi che consenta loro di confrontare le posizioni provenienti da immagini di telerilevamento inviate dai satelliti o da altri sistemi equivalenti con i dati ricevuti dal sistema di controllo dei pescherecci o dal sistema di identificazione automatica al fine di valutare la presenza di pescherecci nella zona. Gli Stati membri provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca dispongano delle capacità tecniche necessarie per l’utilizzo di un sistema di rilevamento delle navi.

Art. 12 Trasmissione di dati per operazioni di sorveglianza

I dati provenienti dal sistema di controllo dei pescherecci, dal sistema di identificazione automatica e dal sistema di rilevamento delle navi raccolti nel quadro del presente regolamento possono essere trasmessi alle agenzie dell'Unione e alle autorità competenti degli Stati membri impegnate in operazioni di sorveglianza ai fini della sicurezza e della protezione marittima, del controllo delle frontiere, della tutela dell’ambiente marino e dell’applicazione generale della legge.

Art. 13 Nuove tecnologie

1. Il Consiglio può decidere, sulla base dell’articolo 37 del trattato, in merito all’obbligo di utilizzare dispositivi di controllo elettronici e strumenti di tracciabilità, quali le analisi genetiche. Per valutare la tecnologia da utilizzare, gli Stati membri, di propria iniziativa o in collaborazione con la Commissione o con l’organismo da essa designato, realizzano progetti pilota relativi a strumenti di tracciabilità, quali le analisi genetiche, anteriormente al 1o giugno 2013.

2. Il Consiglio può decidere sulla base dell’articolo 37 del trattato in merito all’introduzione di altre nuove tecnologie di controllo della pesca quando tali tecnologie consentono di migliorare il rispetto delle norme della politica comune della pesca in modo economicamente efficace.

Titolo IV. Controllo della pesca

Capo I. Controllo dell’utilizzo delle possibilità di pesca

Sezione 1. Disposizioni generali

Art. 14 Compilazione e presentazione del giornale di pesca

1. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, il comandante di ciascun peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutta pari o superiore a 10 metri tiene un giornale di pesca delle sue attività, in cui annota in particolare, per ciascuna bordata di pesca, tutti i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo superiori a 50 kg in equivalente peso vivo. La soglia dei 50 kg si applica non appena le catture di una specie superano i 50 kg.

2. Il giornale di pesca di cui al paragrafo 1 comprende in particolare le seguenti informazioni:

  1. a) numero d’identificazione esterno e nome del peschereccio;

  2. b) codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

  3. c) data delle catture;

  4. d) data di partenza dal e di arrivo al porto e durata della bordata di pesca;

  5. e) tipo di attrezzo utilizzato, dimensioni delle maglie;

  6. f) stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta;

  7. g) numero di operazioni di pesca.

3. La tolleranza autorizzata nelle stime dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo, registrate nel giornale di pesca, è del 10 % per tutte le specie.

4.

I comandanti dei pescherecci dell'Unione registrano nel giornale di pesca tutte le stime dei rigetti di un volume superiore a 50 kg in equivalente peso vivo per ogni specie non soggetta all'obbligo di sbarco.

I comandanti dei pescherecci dell'Unione registrano inoltre nel giornale di pesca tutte le stime dei rigetti per ogni specie non soggetta all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio24.

5. Nell’ambito delle attività di pesca oggetto di un regime dell'Unione di gestione dello sforzo, i comandanti dei pescherecci dell'Unione registrano e contabilizzano nel loro giornale di pesca il tempo trascorso in una determinata zona indicando:

  1. a) per gli attrezzi trainati:

    1. i) entrata e uscita dal porto situato in tale zona;

    2. ii) ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse;

    3. iii) catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo al momento dell’uscita dalla zona o prima dell’entrata in un porto situato nella zona;

  2. b) per gli attrezzi fissi:

    1. i) entrata e uscita dal porto situato in tale zona;

    2. ii) ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse;

    3. iii) data e ora della prima e delle successive collocazioni degli attrezzi fissi nelle zone in questione;

    4. iv) data e ora del completamento delle operazioni di pesca con uso di attrezzi fissi;

    5. v) catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo al momento dell’uscita dalla zona o prima dell’entrata in un porto situato nella zona.

6. I comandanti di pescherecci dell'Unione trasmettono quanto prima possibile, e comunque entro 48 ore dallo sbarco, le informazioni del giornale di pesca:

  1. a) al proprio Stato membro di bandiera; nonché

  2. b) se lo sbarco ha avuto luogo nel porto di un altro Stato membro, alle autorità competenti dello Stato membro del porto in questione.

8. I comandanti dei pescherecci dei paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione registrano le informazioni di cui al presente articolo in modo analogo a quello seguito dai comandanti dei pescherecci dell'Unione.

7. Per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo, i comandanti dei pescherecci dell'Unione applicano il fattore di conversione stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 119.

9. Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

10. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Art. 15 Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca

1. I comandanti di pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri registrano elettronicamente le informazioni di cui all’articolo 14 e le trasmettono per via elettronica all’autorità competente dello Stato membro di bandiera almeno una volta al giorno.

2. I comandanti di pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri trasmettono le informazioni di cui all’articolo 14 su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro di bandiera e in ogni caso trasmettono i pertinenti dati del giornale di pesca dopo la conclusione dell’ultima operazione di pesca e prima dell’entrata in porto.

3. Il paragrafo 1 si applica:

  1. a) a decorrere dal 1 gennaio 2012 per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiorre a 15 metri;

  2. b) a decorrere dal 1o luglio 2011 per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri e inferiore a 24 metri; nonché

  3. c) a decorrere dal 1o gennaio 2010 per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri.

4. Gli Stati membri possono esentare i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dal paragrafo 1 se:

  1. a) operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o

  2. b) non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

5. I comandanti dei pescherecci dell'Unione che registrano e trasmettono elettronicamente i dati riguardanti le proprie attività di pesca sono esentati dall’obbligo di compilare su supporto cartaceo un giornale di pesca, una dichiarazione di sbarco e una dichiarazione di trasbordo.

6. Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali riguardanti l’impiego di sistemi elettronici di trasmissione dei dati sulle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Le navi cui si applicano tali accordi sono esentate dall’obbligo di compilare un giornale di pesca su supporto cartaceo quando si trovano nelle acque suddette.

7. Gli Stati membri possono obbligare o autorizzare i comandanti dei pescherecci battenti la loro bandiera a registrare e a trasmettere elettronicamente, dal 1o gennaio 2010, i dati di cui all’articolo 14.

8. Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano rapporti elettronici dello Stato membro di bandiera contenenti i dati dei pescherecci di cui ai paragrafi 1 e 2.

9. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Art. 16 Pescherecci non soggetti agli obblighi relativi al giornale di pesca

1. Ciascuno Stato membro controlla, mediante campionamento, le attività dei pescherecci non soggetti agli obblighi di cui agli articoli 14 e 15 per garantire che essi osservino le norme della politica comune della pesca.

2. Ai fini del controllo di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro definisce un piano di campionamento sulla base della metodologia adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 119 e lo trasmette ogni anno entro il 31 gennaio alla Commissione, indicando i metodi utilizzati per la sua definizione. Nella misura del possibile, i piani di campionamento sono stabili nel tempo e normalizzati nell’ambito delle pertinenti zone geografiche.

3. Gli Stati membri che fanno obbligo ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri battenti la loro bandiera di trasmettere i giornali di pesca di cui all’articolo 14, in conformità del loro diritto interno, sono esonerati dall’obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le note di vendita trasmesse conformemente agli articoli 62 e 63 sono accettate in alternativa ai piani di campionamento.

Art. 17 Notifica preventiva

1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri impegnati in attività di pesca di stock oggetto di un piano pluriennale e soggetti all’obbligo di registrazione elettronica dei dati del giornale di pesca conformemente all’articolo 15 comunicano alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, almeno quattro ore prima dell’ora di arrivo prevista nel porto, le informazioni seguenti:

  1. a) il numero d’identificazione esterno e il nome del peschereccio;

  2. b) il nome del porto di destinazione e lo scopo dello scalo, ad esempio sbarco, trasbordo o accesso ai servizi;

  3. c) le date della bordata di pesca e le zone geografiche interessate in cui sono state effettuate le catture;

  4. d) la data e l’ora previste di arrivo in porto;

  5. f) i quantitativi di ogni specie da sbarcare o trasbordare, compresi quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta.

  6. e) i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di pesca, compresi quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta;

2. Quando un peschereccio dell'Unione intende entrare in un porto di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera trasmettono, non appena la ricevono, la notifica preventiva elettronica alle autorità competenti dello Stato membro costiero.

3. Le autorità competenti dello Stato membro costiero possono autorizzare un ingresso in porto anticipato.

4. I dati del giornale di pesca elettronico di cui all’articolo 15 e la notifica preventiva elettronica possono essere inviati in un’unica trasmissione elettronica.

5. Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati riportati nella notifica preventiva elettronica.

6. La Commissione può esonerare, secondo la procedura prevista all’articolo 119, talune categorie di pescherecci dall’obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato, rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l’altro, del tipo di prodotto della pesca, della distanza tra le zone di pesca, dei luoghi di sbarco e dei porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati.

Art. 18 Notifica preliminare di sbarco in un altro Stato membro

1. I comandanti di pescherecci dell'Unione non soggetti all’obbligo di registrare elettronicamente i dati del giornale di pesca in attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 3, e che intendono utilizzare i porti o le installazioni di sbarco situati in uno Stato membro costiero diverso dal loro Stato membro di bandiera comunicano alle autorità competenti dello Stato membro costiero almeno quattro ore prima dell’ora di arrivo prevista nel porto le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1.

2. Le autorità competenti dello Stato membro costiero possono autorizzare un ingresso in porto anticipato.

Art. 19 Autorizzazione di ingresso in porto

Le autorità competenti dello Stato membro costiero possono negare l’ingresso in porto ai pescherecci se le informazioni di cui agli articoli 17 e 18 sono incomplete, salvo in caso di forza maggiore.

Art. 20 Operazioni di trasbordo

1. Nelle acque dell'Unione sono vietati i trasbordi in mare. Essi sono consentiti unicamente dietro autorizzazione e alle condizioni previste dal presente regolamento in porti o luoghi in prossimità della costa degli Stati membri designati a tal fine e conformemente alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 5.

2. Se l’operazione di trasbordo è interrotta, per poterla riprendere può essere chiesta l’autorizzazione.

3. Ai fini del presente articolo lo spostamento, le attività con reti da traino in coppia e le operazioni di pesca implicanti l’azione congiunta di due o più pescherecci dell'Unione non sono considerati trasbordo.

Art. 21 Compilazione e presentazione della dichiarazione di trasbordo

1. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che partecipano ad un’operazione di trasbordo compilano una dichiarazione di trasbordo, indicando in particolare tutti i quantitativi di ciascuna specie trasbordata o ricevuta superiori a 50 kg in equivalente peso vivo.

2. La dichiarazione di trasbordo di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:

  1. a) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio che effettua il trasbordo e di quello ricevente;

  2. b) codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

  3. c) stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta;

  4. d) porto di destinazione del peschereccio ricevente;

  5. e) porto designato per il trasbordo.

3. La tolleranza autorizzata nelle stime dei quantitativi in chilogrammi di pesce trasbordato o ricevuto, registrate nella dichiarazione di trasbordo, è del 10 % per tutte le specie.

4. Il comandante del peschereccio che effettua il trasbordo e il comandante di quello ricevente trasmettono ognuno una dichiarazione di trasbordo, entro il più breve termine e al più tardi 48 ore dopo il trasbordo:

  1. a) al loro Stato membro di bandiera o ai loro Stati membri di bandiera; e

  2. b) se il trasbordo ha avuto luogo nel porto di un altro Stato membro, alle autorità competenti dello Stato membro del porto in questione.

5. Il comandante del peschereccio che effettua il trasbordo e il comandante di quello ricevente sono ognuno responsabili dell’esattezza dei dati riportati nella dichiarazione di trasbordo.

6. La Commissione può esonerare, secondo la procedura prevista all’articolo 119, talune categorie di pescherecci dall’obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l’altro, del tipo di prodotto della pesca, della distanza tra le zone di pesca, dei luoghi di trasbordo e dei porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati.

7. Le procedure e i moduli per le dichiarazioni di trasbordo sono definiti secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Art. 22 Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della dichiarazione di trasbordo

1. I comandanti di pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri registrano elettronicamente le informazioni di cui all’articolo 21 e le trasmettono per via elettronica all’autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dell’operazione di trasbordo.

2. Il paragrafo 1 si applica:

  1. a) a decorrere dal 1o gennaio 2012 per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 15 metri;

  2. b) a decorrere dal 1o luglio 2011 per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri e inferiore a 24 metri; nonché

  3. c) a decorrere dal 1o gennaio 2010 per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri.

5. Se un peschereccio dell'Unione trasborda le proprie catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera trasmettono senza indugio per via elettronica, non appena li ricevono, i dati della dichiarazione di trasbordo alle autorità competenti dello Stato membro in cui la cattura è stata trasbordata e a cui la cattura è destinata.

3. Gli Stati membri possono esentare i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dal paragrafo 1 se:

  1. a) operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o

  2. b) non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

4. Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano i rapporti elettronici dello Stato membro di bandiera contenenti i dati dei pescherecci di cui ai paragrafi 1 e 2.

6. Gli Stati membri possono obbligare o autorizzare i comandanti dei pescherecci battenti la loro bandiera a registrare e a trasmettere elettronicamente, dal 1o gennaio 2010, i dati di cui all’articolo 21.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Art. 23 Compilazione e presentazione della dichiarazione di sbarco

1. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, il comandante di un peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri o il suo rappresentante compilano una dichiarazione di sbarco, indicando in particolare tutti i quantitativi di ciascuna specie sbarcata.

2. La dichiarazione di sbarco di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:

  1. a) numero d’identificazione esterno e nome del peschereccio;

  2. b) codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

  3. c) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta;

  4. d) porto di sbarco.

3. Il comandante di un peschereccio dell'Unione o il suo rappresentante trasmettono quanto prima possibile, e comunque entro 48 ore dal completamento dello sbarco, la dichiarazione di sbarco:

  1. a) al proprio Stato membro di bandiera; e

  2. b) se lo sbarco ha avuto luogo nel porto di un altro Stato membro, alle autorità competenti dello Stato membro del porto in questione.

4. Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati riportati nella dichiarazione di sbarco.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Art. 24 Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della dichiarazione di sbarco

1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri o il suo rappresentante registrano elettronicamente le informazioni di cui all’articolo 23 e le trasmettono per via elettronica all’autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dell’operazione di sbarco.

2. Il paragrafo 1 si applica:

  1. a) a decorrere dal 1o gennaio 2012 per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 15 metri;

  2. b) a decorrere dal 1o luglio 2011 per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri e inferiore a 24 metri; nonché

  3. c) a decorrere dal 1o gennaio 2010 per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri.

3. Gli Stati membri possono esentare i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dal paragrafo 1 se:

  1. a) operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o

  2. b) non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

4. Se un peschereccio dell'Unione sbarca le proprie catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, trasmettono senza indugio per via elettronica, non appena li ricevono, i dati della dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro in cui le catture sono state sbarcate.

5. I comandanti di pescherecci dell'Unione o i loro rappresentanti che registrano elettronicamente le informazioni di cui all’articolo 23 e che sbarcano le loro catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera sono esentati dall’obbligo di presentare allo Stato membro costiero una dichiarazione di sbarco su supporto cartaceo.

6. Gli Stati membri possono obbligare o autorizzare i comandanti dei pescherecci battenti la loro bandiera a registrare e a trasmettere elettronicamente, dal 1o gennaio 2010, i dati di cui all’articolo 23.

7. Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano i rapporti elettronici dello Stato membro di bandiera contenenti i dati dei pescherecci di cui ai paragrafi 1 e 2.

8. Le procedure e i moduli per le dichiarazioni di sbarco sono definiti secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Art. 25 Navi non soggette agli obblighi relativi alla dichiarazione di sbarco

1. Ciascuno Stato membro controlla, mediante campionamento, le attività dei pescherecci non soggetti agli obblighi relativi alla dichiarazione di sbarco di cui agli articoli 23 e 24 per garantire che essi osservino le norme della politica comune della pesca.

2. Ai fini del controllo di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro definisce un piano di campionamento sulla base della metodologia adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 119 e lo trasmette ogni anno entro il 31 gennaio alla Commissione, indicando i metodi utilizzati per la sua definizione. Nella misura del possibile, i piani di campionamento sono stabili nel tempo e normalizzati nell’ambito delle pertinenti zone geografiche.

3. Gli Stati membri che fanno obbligo ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri battenti la loro bandiera di trasmettere le dichiarazioni di sbarco di cui all’articolo 23, in conformità del loro diritto interno, sono esonerati dall’obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le note di vendita trasmesse conformemente agli articoli 62 e 63 sono accettate in alternativa ai piani di campionamento.