Codice civile
Testo in vigore al
Capo VI. Del regime patrimoniale della famiglia
Sezione I. Disposizioni generali
Art. 159 Del regime patrimoniale legale tra i coniugi
1. Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, e' costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo.
Art. 160 Diritti inderogabili
1. Gli sposi non possono derogare ne' ai diritti ne' ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.
Art. 161 Riferimento generico a leggi o agli usi
1. Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.
Art. 162 Forma delle convenzioni matrimoniali
1. Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullita'.
2. La scelta del regime di separazione puo' anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.
3. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194.
4. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalita' dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.
Art. 163 Modifica delle convenzioni
1. Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non e' stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.
2. Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione puo' essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.
3. Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne e' fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio.
4. L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti.
Art. 164 Simulazione delle convenzioni matrimoniali
1. E' consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.
2. Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.
Art. 165 Capacita' del minore
1. Il minore ammesso a contrarre matrimonio e' pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli e' assistito dai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'articolo 90.
Art. 166 Capacita' dell'inabilitato
1. Per la validita' delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale e' stato promosso giudizio di inabilitazione, e' necessaria l'assistenza del curatore gia' nominato. Se questi non e' stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.
Art. 166-bis Divieto di costituzione di dote
1. E' nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.
Sezione II. Del fondo patrimoniale
Art. 167 Costituzione del fondo patrimoniale
1. Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
2. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi.
L'accettazione puo' essere fatta con atto pubblico posteriore.
3. La costituzione puo' essere fatta anche durante il matrimonio.
4. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
Art. 168 Impiego ed amministrazione del fondo
1. La proprieta' dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.
2. I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.
3. L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale e' regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale.
Art. 169 Alienazione dei beni del fondo
1. Se non e' stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessita' od utilita' evidente.
Art. 170 Esecuzione sui beni e sui frutti
1. La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Art. 171 Cessazione del fondo
1. La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore eta' dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice puo' dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.
3. Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice puo' altresi' attribuire ai figli, in godimento o in proprieta', una quota dei beni del fondo.
4. Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.
Art. 172
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 173
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 174
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 175
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 176
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Sezione III. Della comunione legale
Art. 177 Oggetto della comunione
1. Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attivita' separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
2. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Art. 178 Beni destinati all'esercizio di impresa
1. I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.