Sez. 6, Sentenza n. 743 del 24/01/1980 Ud. (dep. 06/02/1981) Rv. 147513 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - FACOLTA DI RINUNCIARE ALL'AMNISTIA - PROVVEDIMENTO DI AMNISTIA SUCCESSIVO ALL'INTERROGATORIO DURANTE LA FASE ISTRUTTORIA - SENTENZA PREDIBATTIMENTALE DI PROSCIOGLIMENTO PER AMNISTIA - LEGITTIMITA.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - FACOLTA DI RINUNCIARE ALL'AMNISTIA - PROVVEDIMENTO DI AMNISTIA SUCCESSIVO ALL'INTERROGATORIO DURANTE LA FASE ISTRUTTORIA - SENTENZA PREDIBATTIMENTALE DI PROSCIOGLIMENTO PER AMNISTIA - LEGITTIMITA.*
L'Obbligo di sentire le parti, sancito dall'art 421 cod proc pen, deve essere osservato quando l'imputato sia completamente ignaro del procedimento penale esistente a suo carico, in modo da porlo in grado di presentare le sue difese al fine di ottenere un proscioglimento pieno in merito o di rinunciare all'applicazione dell'amnistia ove questa, ai sensi del decreto che la concede, sia rinunciabile; ma non trova applicazione quando l'imputato abbia gia ricevuto completa contestazione dell'addebito. (fattispecie in cui il provvedimento di amnistia era successivo alla contestazione del reato in istruttoria).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)