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Sez. 1, Sentenza n. 2965 del 09/04/1990 (Rv. 466525 - 01)

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA - ATTI ECCEDENTE GLI SCOPI DELL'ENTE - OPPONIBILITÀ ALL'ALTRO CONTRAENTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466525-01

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA - ATTI ECCEDENTE GLI SCOPI DELL'ENTE - OPPONIBILITÀ ALL'ALTRO CONTRAENTE - CONDIZIONI.*

Qualora il Presidente di un'associazione munità di personalità giuridica abbia per statuto la funzione rappresentativa dell'ente, senza espresse eccezioni o delimitazioni (ancorché disgiunta dalla funzione gestionale assegnata ad altri organi), la validità ed opponibilità del singolo contratto posto in essere da detto Presidente possono essere contestate dall'associazione sotto il profilo dell'insussistenza del potere di rappresentanza, per essere l'atto non incluso fra quelli per cui l'ente è sorto ed è stato riconosciuto, solo ove si deduca e dimostri che l'altro contraente sia stato a conoscenza di tale esorbitanza dell'atto stesso o comunque in grado di conoscerla con l'uso della normale diligenza (art. 19 cod. civ.). (V 292/78, mass n 389577).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 18, Cod. Civ. art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)