Sez. 1, Sentenza n. 1288 del 08/05/1989 Cc. (dep. 24/05/1989) Rv. 181398 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - COMMISSIONE DI ULTERIORE REATO SUCCESSIVAMENTE AL PERIODO PRESO IN CONSIDERAZIONE - PRECLUSIONE ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - INSUSSISTENZA - RATIO.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - COMMISSIONE DI ULTERIORE REATO SUCCESSIVAMENTE AL PERIODO PRESO IN CONSIDERAZIONE - PRECLUSIONE ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - INSUSSISTENZA - RATIO.*
Non esiste alcuna automatica preclusione alla concessione del beneficio della liberazione anticipata qualora, successivamente al periodo preso in considerazione, il condannato commetta un ulteriore reato. Invero, la concessione del beneficio in oggetto รจ solo subordinata alla valutazione positiva delle prove di partecipazione all'opera di rieducazione fornite "per ogni singolo semestre di pena scontata". (V sez. I, 15 marzo 1989, n. 701, ric. Comune; (V sez. I, 29 marzo 1989, n. 827, ric. Locci).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)