Sez. 5 - , Ordinanza n. 24292 del 04/10/2018 (Rv. 650702 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - COMPETENZA | Competenza territoriale degli uffici - Criterio del domicilio fiscale del contribuente - Variazione - Indicazione del nuovo domicilio nella dichiarazione dei redditi - Idoneità - Sussistenza - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - COMPETENZA
In tema di accertamento delle imposte, ai fini della determinazione della competenza territoriale dell'ufficio ex art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973, assume rilevanza anche la variazione di domicilio comunicata dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi, trattandosi di atto idoneo a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)