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Sez. 2 - , Ordinanza n. 9760 del 26/05/2020 (Rv. 658005 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE | Regolamento di competenza - Riassunzione - "Dies a quo" per l'intimato non costituito - Data di deposito in cancelleria del provvedimento - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658005-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE

In tema di regolamento di competenza, per l'intimato non costituito nel giudizio di cassazione, il termine di cui all'art. 50 c.p.c. per riassumere la causa davanti al giudice competente inizia a decorrere dal deposito in cancelleria del provvedimento adottato dalla Suprema Corte, essendosi l'intimato posto, per sua scelta, nella condizione fattuale di non essere destinatario della comunicazione prescritta dalla norma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)