Codici penali militari di pace e di guerra
Testo in vigore al
Art. 212 Costringimento a dare informazioni o a compiere lavori vietati
1. E' punito con la reclusione militare da due a sette anni chiunque usa violenza o minaccia verso uno o piu' prigionieri di guerra:
1° per costringerli a dare informazioni, che possano compromettere gli interessi della loro patria, ovvero delle forze armate a cui appartengono;
2° per costringerli a lavori, che abbiano diretto rapporto con le operazioni della guerra, o che, comunque, siano specificamente vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali.
2. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene del codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea puo' essere aumentata.
Art. 213 Violazione della liberta' di religione o di culto
1. Ferma l'applicazione delle misure d'ordine prescritte dalla Autorita' militare, chiunque arbitrariamente impedisce o turba o comunque limita la liberta' di religione o di culto dei prigionieri di guerra, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
2. La stessa pena si applica a chiunque offende la religione professata da un prigioniero di guerra, mediante vilipendio di questa, in sua presenza.
Art. 214 Sottrazione di denaro o di altri oggetti
1. Il militare, che, a fine di trarne profitto per se' o per altri, sottrae denaro o altri oggetti a un prigioniero di guerra, e' punito con la reclusione fino a cinque anni; e, se il militare suindicato e' incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, con la reclusione militare da tre a sette anni.
Sezione III. Dei reati dei militari italiani prigionieri di guerra
Art. 215 Applicazione della legge penale militare di guerra. Aumento di pena per reati contro superiori
1. I militari dello Stato italiano, che, durante la loro prigionia di guerra, commettono un reato preveduto dalla legge penale militare italiana, sono puniti a norma della legge penale militare di guerra.
2. Tuttavia, se trattasi di disobbedienza, ovvero d'ingiuria, minaccia o violenza contro i superiori in grado delle forze armate dello Stato italiano, anche essi prigionieri di guerra, la pena temporanea detentiva e' aumentata da un sesto a un terzo.
Art. 216 Informazioni al nemico
1. Il prigioniero di guerra italiano, che, cedendo alle istigazioni o lusinghe del nemico, gli fornisce notizie circa la forza, le posizioni o le condizioni delle forze armate cui egli appartiene, e' punito con la reclusione militare da tre a dieci anni, salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato.
Art. 217 Liberazione sulla promessa di non partecipare alle ostilita'
1. Il prigioniero di guerra italiano, che, impegnando la parola d'onore di non partecipare piu' oltre alle ostilita', ottiene dal nemico di essere liberato dalla prigionia di guerra, e' punito con la reclusione militare da tre a cinque anni.
Art. 218 Omessa presentazione all'Autorita' militare
1. Il militare, che, comunque liberato dalla prigionia di guerra, non si presenta, senza giusto motivo, a un'Autorita' militare italiana nei tre giorni successivi a quello in cui e' entrato nel territorio dello Stato o nel territorio occupato dalle forze armate italiane, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
Sezione IV. Degli ostaggi
Art. 219 Parificazione degli ostaggi ai prigionieri di guerra
1. Agli effetti della legge penale militare, gli ostaggi sono equiparati ai prigionieri di guerra.
Capo VI. Dei reati concernenti le requisizioni, contribuzioni e prestazioni militari
Art. 220 Distrazione, occultamento o distruzione di cose requisibili
1. Chiunque, in previsione di un ordine di requisizione, o dopo che l'ordine legale gli e' stato intimato, distrae od occulta una o piu' cose requisibili, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni; e, se le distrugge o sopprime con la reclusione militare da tre a dieci anni.
Art. 221 Inadempienza dell'ordine militare di requisizione di cose
1. Chiunque, ancorche' in paese nemico, omette o rifiuta, senza giustificato motivo, di adempiere gli obblighi legalmente impostigli dall'Autorita' militare per la requisizione di cose mobili ovvero di immobili, occorrenti alle forze armate dello Stato, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Art. 222 Inottemperanza alla richiesta militare di prestazioni personali
1. Chiunque, ancorche' in paese nemico, omette o rifiuta, senza giustificato motivo, di prestare la propria attivita' professionale, o, comunque, la propria opera personale, legalmente richiesta dall'Autorita' militare per servizi occorrenti alle forze armate dello Stato, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Art. 223 Omissione o rifiuto di atti di ufficio
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, nel territorio dello Stato o in paese nemico, legalmente richiesto, omette o rifiuta atti del proprio ufficio o servizio, o, comunque, di coadiuvare l'Autorita' militare in cio' che ha attinenza con la requisizione, la prestazione o la contribuzione di guerra, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
Art. 224 Requisizioni, prestazioni o contribuzioni arbitrarie o eccessive
1. Il militare, che, nel territorio dello Stato o in paese nemico, senza autorizzazione o senza necessita', o violando le norme stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali, impone requisizioni o prestazioni, o leva contribuzioni di guerra, avvero eccede nella esecuzione dell'incarico ricevuto, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
2. Se il fatto e' commesso a fine di lucro, ovvero con violenza o minaccia, la pena e' della reclusione non inferiore a cinque anni.
3. Se con la violenza o la minaccia concorre il fine di lucro, la pena e' della morte con degradazione.38a
Art. 225 Contribuzioni posteriori alla conclusione della pace
1. Le pene stabilite dall'articolo precedente si applicano anche al comandante, che, dopo avere ricevuto comunicazione ufficiale della conclusione della pace, leva una contribuzione di guerra nel territorio dello Stato con il quale la pace e' conchiusa, ovvero impone il pagamento di contribuzioni non ancora soddisfatte.
Art. 226 Abuso nelle requisizioni di alloggi per militari
1. Il militare, che, in occasione di alloggio militare, usa violenza o minaccia per costringere colui che e' tenuto all'alloggio a dargli piu' di cio' che e' dovuto, ovvero a tollerare che egli se ne impossessi o, comunque, ne usufruisca, e' punito, per cio' solo, con la reclusione militare da uno a cinque anni.
Capo VII. Dell'abuso delle prede belliche
Art. 227 Appropriazione della preda
1. Chiunque si appropria una cosa costituente preda bellica, della quale abbia il possesso, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.
2. Se il fatto e' commesso su cose costituenti preda bellica e trovate abbandonate, la pena e' della reclusione militare fino a un anno.1
Art. 228 Acquisto o ritenzione della preda
1. Fuori del caso di concorso nei reati preveduti dall'articolo precedente, chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta o, a qualsiasi titolo, ritiene cose costituenti preda bellica, senza che abbiano legittimamente cessato di appartenere all'amministrazione militare italiana, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
2. Se le cose anzidette, che hanno formato oggetto dell'acquisto, dell'occultamento o della ritenzione, sono state trovate abbandonate, la pena e' della reclusione militare fino a due anni.1
Art. 229 Distruzione o deterioramento della preda
1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose costituenti preda bellica, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.1
Capo VIII. Disposizioni speciali
Art. 230 Omesso impedimento di determinati reati militari
1. Ferme in ogni altro caso le disposizioni del secondo comma dell'articolo 40 del codice penale e quelle dell'articolo 138 del codice penale militare di pace, il militare, che, per timore di un pericolo o per altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli 186, 187, 192, 193, 202 e 203, e' punito:
1° con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il reato la legge stabilisce la pena di morte con degradazione o quella dell'ergastolo;38a
2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla meta' a due terzi.
2. Se il colpevole e' il piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, superiore in comando o piu' anziano, si applica la pena dalla legge stabilita per il reato, di cui non e' stata impedita l'esecuzione.
Nondimeno, il giudice puo' diminuire la pena.
3. Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti, ai fini della determinazione della pena stabilita per i reati in essi indicati, non si ha riguardo a quella che la legge stabilisce per i capi, promotori od organizzatori del reato o per coloro che hanno diretto gli atti di ribellione o di indisciplina collettiva.
Libro quarto. Della procedura penale militare di guerra
Titolo primo. Della giurisdizione militare di guerra
Art. 231 Momento iniziale
1. Lo stato di guerra ha per effetto l'esercizio della giurisdizione militare di guerra relativamente ai reati a essa soggetti, che siano commessi dopo la dichiarazione dello stato di guerra; o anche prima, se, al momento della dichiarazione stessa, il procedimento penale non sia stato ancora iniziato o sia tuttora pendente.
Art. 232 Limiti della giurisdizione militare di guerra
1. Ai tribunali militari di guerra appartiene la cognizione:
1° dei reati militari da chiunque commessi nei territori in stato di guerra o considerati tali;
2° dei reati preveduti dalla legge penale comune, commessi da militari nei territori indicati nel numero precedente;
3° dei reati militari da chiunque commessi fuori dei territori indicati nel numero 1°, quando da essi possa derivare un nocumento alle operazioni militari di guerra o ai servizi relativi, ovvero alla condotta della guerra in generale;
4° di qualunque reato commesso da prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano;
5° dei reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi dagli appartenenti alle forze armate nemiche.
2. Ai tribunali militari di guerra appartiene altresi' la cognizione di qualunque reato commesso nei territori delle operazioni militari o considerati tali:
1° dalle persone estranee alle forze armate dello Stato, che per qualsiasi titolo si trovino in rapporti, anche indiretti, di servizio, impiego, prestazione di opera, somministrazioni, forniture, requisizioni e simili con le forze armate suddette;
2° da chiunque sia addetto al privato servizio delle persone indicate nel numero precedente, e da ogni altra persona, che, con una mansione qualunque, si trovi al seguito delle forze armate dello Stato a norma della legge o dei regolamenti approvati con decreto Reale.