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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 15 del 1993

Decisione
decisa il 1993-01-12, depositata il 1993-01-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:15
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 19254

  • Regione sicilia
  • Elezioni comunali, provinciali e di quartiere
  • Cause di ineleggibilità
  • Ineleggibilità dei coordinatori dell'ufficio di direzione di unità sanitaria locale pluricomunale per i consigli dei comuni che concorrono a costituirla
  • Mancata previsione
  • Denunciata ingiustificata disparità di trattamento (rispetto ai coordinatori, in forza della stessa legge ineleggibili, di unità sanitarie mono o subcomunali) con incidenza sul diritto alla libera espressione del voto
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 463/1992.

Norme impugnate

  • art. 9, comma 1, n. 8) legge regionale Sicilia 24 giugno 1986, n. 31

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, n. 8, della legge della Regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1992 dalla Corte di Appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Craparo Calogero e Venezia Giuseppe ed altri, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 9, primo comma, n. 8, della legge 24 giugno 1986 n. 3, della Regione siciliana, nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei coordinatori dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, per i consigli dei comuni che concorrono a costituirla;
punto 2
Considerato che con sentenza n. 463 del 1992 questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma "nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione e dei coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26 secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, n. 8 della legge 24 giugno 1986 n. 31 della Regione siciliana "Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze