Sez. 6, Sentenza n. 29150 del 13/07/2007 Cc. (dep. 19/07/2007) Rv. 237027 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Disciplina intertemporale - Reati commessi prima del 7 agosto 2002 - Disciplina applicabile.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
Le richieste di esecuzione dei mandati di arresto europei, relativi a reati commessi prima del 7 agosto 2002, devono essere trattate secondo la normativa estradizionale vigente prima dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2005, intendendosi con tale espressione non solo il diritto estradizionale europeo, ma anche la normativa nazionale integratrice della disciplina convenzionale. Ciò comporta che lo Stato richiedente è tenuto a trasmettere all'Italia una formale domanda di estradizione - alla quale può ritenersi equipollente anche un mandato di arresto europeo, a condizione però che siano soddisfatti tanto i requisiti e i contenuti formali, che i profili attinenti alla competenza dell'autorità richiedente - e che la richiesta deve essere trattata dall'Italia in conformità alle disposizioni in materia di estradizione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse essere qualificata come domanda di estradizione la richiesta di consegna formulata attraverso un mandato di arresto europeo dalle autorità giudiziarie tedesche, in quanto da un lato questa non proveniva dall'autorità competente a formulare una richiesta di estradizione e dall'altro risultavano essere state pretermesse le competenze spettanti al Ministro della giustizia in materia di estradizione, comprese quelle della fase cautelare).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)