Sez. 3, Ordinanza n. 29433 del 17/04/2013 Cc. (dep. 10/07/2013) Rv. 255903 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - ANONIMI | Documentazione di cui al comma secondo dell'art. 240 cod. proc. pen - Procedimento di distruzione - Richiesta - Legittimazione - Individuazione - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - ANONIMI
Al solo pubblico ministero è riconosciuta la competenza di chiedere al gip, ai sensi dei commi secondo e ss. dell'art. 240 cod. proc. pen., la distruzione della documentazione formata attraverso la raccolta illegale di informazioni o attraverso intercettazioni illegali. (In applicazione di tale principio è stata ritenuta inammissibile la richiesta di un indagato di procedere alla distruzione di documentazione contenente le informazioni bancarie di migliaia di correntisti, formata abusivamente da un ex dipendente infedele).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)