Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7740 del 16/04/2015 (Rv. 635226 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Sospensione dell'attività produttiva - Diritto a percepire l'indennità integrativa - Requisiti - Riammissione entro breve periodo - Ragionevole probabilità - Sufficienza - Autorizzazione all'integrazione salariale ordinaria - Mancata riammissione dovuta a successivi licenziamenti o dimissioni od a cessazione dell'attività per evenienze sopravvenute - Disapplicazione da parte del giudice o revoca da parte dell'INPS - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
Ai fini dell'ammissione al beneficio dell'integrazione salariale ordinaria, il requisito della certezza della riammissione, entro breve periodo, dei lavoratori sospesi dall'attività produttiva dell'impresa - ex art. 5 del d.l.C.p.S. 12 agosto 1947 n. 869, implicitamente recepito dall'art. 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164 - va inteso, più che in termini di certezza, come ragionevole prevedibilità, in base ad una considerazione della situazione "ex ante", della ripresa lavorativa entro un breve, seppur imprecisato, periodo, sicché, una volta che l'autorizzazione all'integrazione salariale ordinaria sia stata disposta in base ad un giudizio positivo da parte dei competenti organi della c.i.g. circa la sussistenza del requisito, essa non può essere ritenuta illegittima e disapplicata dal giudice in base ad un'erronea interpretazione rigoristica dello stesso requisito, né può essere revocata dall'INPS (che, altrimenti, resta direttamente esposto all'azione dei lavoratori già ammessi al beneficio), in relazione al licenziamento o alle dimissioni di taluni dipendenti dell'impresa o alla mera cessazione dell'attività produttiva dovuta ad evenienze sopravvenute o a concrete aspettative rimaste senza esito.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)